Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25054 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 3.2.2006, divenuta irrevocabile il 3.3.2006 – pronunziata nei confronti di D.I.A. per reati edilizi e paesaggistici commessi in (OMISSIS) – ha ordinato la demolizione delle opere abusive, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 51, comma 9, TU (già della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.).

Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto alla D.I. la demolizione, ma l’ingiunta non vi ha ottemperato ed ha promosso incidente di esecuzione, prospettando la pendenza di procedura di sanatoria per il "condono edilizio" di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 32.

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell’esecuzione, all’esito del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666 c.p.p. – con ordinanza dell’8.2.2010 – ha rigettato l’istanza di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione, affermando la irrilevanza della pendenza della pratica di concessione in sanatoria, poichè il manufatto abusivo in oggetto non è condonabile ai sensi della L. n. 326 del 2003.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore della D. I. e, sotto il profilo della violazione di legge, ha eccepito:

1) la illegittimità del diniego della sospensione o della revoca dell’ordine di demolizione, in quanto non sarebbe configurabile una equazione assoluta tra vincolo paesaggistico ed impossibilità di sanatoria;

2) la inammissibilità dell’azione esecutiva del P.M., in quanto, nel caso di violazione di disposizioni tecniche della normativa antisismica, la L. n. 64 del 1974, art. 24 la disposizione è oggi trasfusa nell’art. 99, cit. T.U.: n.d.r. demanda all’ufficio tecnico regionale l’esecuzione dell’ordine impartito dal giudice penale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32 poichè si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3: 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio): 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Carni ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio. Vedi pure, in relazione ai pretesi profili di illegittimità costituzionale della interpretazione anzidetta, l’ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte Costituzionale n. 150 del 22.4 -4.5.2009.

Correttamente risulta affermata, pertanto, dal giudice dell’esecuzione, la inefficacia, ai fini penali, della esperita procedura di condono edilizio.

2. L’ordine di demolizione in oggetto non è stato impartito ai sensi della L. n. 64 del 1974, art. 23 (attualmente art. 98, comma 3, del cit. T.U.), sicchè l’esecuzione dello stesso è sicuramente demandata all’autorità giudiziaria.

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, deve rilevarsi che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sicchè, a norma dell’art. 616 c.p.p., a detta declaratoria segue l’onere del pagamento delle spese processuali, nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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