T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1203 contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11 febbraio 2010 e depositato il successivo 23 febbraio, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo le censure di: Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle condizioni generali di contratto per gli appalti di opere – lavori e forniture in opera delle società del gruppo Ferrovie dello Stato – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti – Difetto dei presupposti – Erronea valutazione della situazione di fatto – Carenza di istruttoria – Illogicità ed ingiustizia manifesta.

Sostiene parte ricorrente che i provvedimenti impugnati – di revoca dell’aggiudicazione, nonché di incameramento della cauzione – sarebbero illegittimi in quanto la mancata consegna dei lavori non può essere addebitata alla ricorrente, come erroneamente ritenuto dalla resistente, ma alla stessa R.F.I., atteso che non sarebbero state disponibili le aree nelle quali è prevista la realizzazione del progetto oggetto dell’appalto per cui è causa, ed esisterebbero carenze e/o errori progettuali tali da rendere necessaria la redazione di una variante.

Si è costituita la R.F.I. S.P.A. che ha replicato le deduzioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

In camera di consiglio è emersa la possibilità che il ricorso venga dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Conseguentemente, ai sensi del comma 3° dell’art. 73 del cod. proc. amm., è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni per dedurre sul punto, ma i procuratori delle parti costituite non hanno depositato alcuna memoria sulla questione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

L’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205, oggi trasfuso nell’art. 133 co. 1° lett. e) n. 1) del cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie "relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale…".

Deriva da ciò che mentre rientrano nella giurisdizione amministrativa tutte le controversie radicate sulla illegittimità del procedimento di scelta del contraente, il Collegio ritiene che esulino da tale ambito le controversie che riguardino la possibilità o le modalità di esecuzione della prestazione richiesta che, evidentemente, nulla hanno a che fare con il procedimento di scelta del contraente.

Rispetto a tali controversie, nelle quali viene asserita l’esistenza di un comportamento inadempiente della P.A. o, specularmente, del privato, la posizione delle parti ha natura di diritto soggettivo, indipendentemente dal momento in cui emergano le relative contestazione.

Conseguentemente anche nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non voglia stipulare il contratto – in conseguenza delle asserite inadempienze dell’amministrazione – e quest’ultima, per tale mancata stipula, revochi l’aggiudicazione ed incameri la cauzione, la controversia che ne scaturisce concerne l’accertamento delle rispettive posizioni di diritto soggettivo, e poiché non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva, relativa alle controversie afferenti al procedimento di scelta del contraente, deve ritenersi devoluta alla Giurisdizione Ordinaria (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 29 nov. 2004, n. 7772).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In considerazione della particolarità della questione esaminata, il Collegio ritiene equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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