Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25053 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale monocratico di Lamezia Terme con sentenza del 21.12.1999, irrevocabile dal 18.1.2000, ha applicato a C. C. la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., per l’edificazione abusiva di un fabbricato con strutturi in cemento armato, ad unica elevazione ed avente superficie di mt. 8,00 x 6,00, in (OMISSIS).

Il Tribunale ha altresì ordinato la demolizione delle opere abusive, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c..

Nella fise esecutiva il P.M. competente ha ingiunto la demolizione, ma la C. non vi ha ottemperato ed ha promosso incidente di esecuzione, prospettando di avere presentato (in data 30.3.2004) domanda di concessione in sanatoria per il "condono edilizio" di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 32.

Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell’esecuzione, all’esito del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666 c.p.p. – con ordinanza del 16.3.2010 – ha rigettato l’istanza di revoca ovvero di sospensione dell’ordine giudiziale di demolizione sul rilievo che le opere abusive realizzate non sono condonabili, perchè insistenti in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Avverso tale ordinanza l’interessata ha proposto ricorso per cassazione e – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito la illegittimità del diniego della revoca o della sospensione dell’ordine di demolizione in pendenza di una rituale istanza di rilascio di concessione in sanatoria per condono edilizio.

A fronte della requisitoria scritta del P.G. in sede, il difensore ha depositato memoria.

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

Il rilascio di concessione sanante per condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena concordata, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 3), può comportare invece l’inapplicabilità ed anche la revoca dell’ordine di demolizione disposto ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, TU vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass.:

Sez. 4, 12.11.2002, n. 37984, Mortillaro; Sez. HI: 4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile; 29.7.1998, n. 1854, Carfaro ed afori;

20.6.1997, n. 2475, Coppola; 20.6.1997, n. 2474, Morello; 20.6.1997, n. 2472, Frlieri; 28.11.19, Dardi. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi.

Questa Corte Suprema ha affermato, infatti, che l’ordine di demolizione in oggetto, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale ne è attribuita l’applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (vedi Cass., Sez. 3, 4.2.2000, n. 3682, Puglisi).

Nella fattispecie in esame, però, si verte in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32 poichè si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3: 12.1 2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio 5.4.2005, il 12577, Ricci; 1.10 2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio. Vedi pure, in relazione ai pretesi profili di illegittimità costituzionale della interpretazione anzidetta, l’ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte Costituzionale n. 150 del 22.4 – 4.5.2009.

Correttamente risulta affermata, pertanto, dal Tribunale monocratico di Lamezia Terme quale giudice dell’esecuzione, la inefficacia, ai fini penali, della esperita procedura di condono edilizio.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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