T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1198 enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato alla Amministrazione resistente ed ai controinteressati in epigrafe indicati, P.M.L., premesso di essere stata nominata assessore comunale ai Servizi sociali ed Assessore al bilancio con determinazione sindacale n. 12 del 5.6.2007; che era stata eletta quale candidata nella lista collegata al sindaco "Insieme per la Pace" anche come consigliere comunale; che era stata una delle artefici della vittoria elettorale del Sindaco, risultando inserita tra gli assessori designati nel programma elettorale al momento della presentazione delle candidature; che dopo quasi due anni di proficua e leale collaborazione – anni in cui ella si era impegnata con dedizione alla propria carica ottenendo importanti risultati anche in collaborazione con il Sindaco e l’intera Giunta – con la determinazione impugnata il Sindaco le aveva revocato la nomina senza alcuna reale motivazione; che i comportamenti che le erano stati addebitati, secondo il Sindaco tali da deteriorare il rapporto di fiducia, sarebbero in realtà inesistenti; che ella con nota del 4.3.2009 aveva contraddetto alle pseudomotivazioni adottate; che in data 6.3.2009 il Consiglio comunale di Campofelice di Fitalia si era riunito al fine di prendere atto e discutere sulla determina sindacale impugnata; che nonostante due istanze di accesso non era venuta a conoscenza degli atti adottati al riguardo; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe adottati lamentandone l’illegittimità per 1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, come recepita dalla L.R. 10/91 – omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo; 2) violazione e falsa applicazione della’rt. 12 della L.R. n. 7/1992 – violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D. Lg.vo 267/2000 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 – violazione e falsa applicazione delle prerogative istituzionali del Sindaco – carenza di motivazione – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – contraddittorietà – sviamento di potere – illogicità manifesta; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati e la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti sub specie di danno da perdita di "chance politica" ed all’immagine personale e professionale.

Con memoria depositata il 9.11.2009 si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo la non doverosità della comunicazione di inizio del procedimento; l’esistenza di una motivazione logica e congrue, atteso l’ampio potere discrezionale del Sindaco in materia; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.

All’udienza del 26.5.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con un primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per non essere stato esso preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il motivo non può essere condiviso in diritto.

Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente "il procedimento di revoca dell’incarico di un assessore – atto posto essenzialmente nella disponibilità del Sindaco e la cui motivazione può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica – deve essere semplificato al massimo per consentire un’immediata soluzione della crisi intervenuta nell’ambito del governo locale, per cui non va interposta la comunicazione dell’avvio del procedimento all’assessore assoggettato alla revoca, la cui opinione è irrilevante per la normativa attuale" (ex multis: T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22.4.2010 n. 1195; C.d.s., Sez. V, 12.10.2009, n. 6253; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 08/10/2009, n. 1036; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 26/05/2009, n. 2890; C.d.S., Sez. V, 23/01/2007, n. 209).

Con un secondo articolato motivo la ricorrente lamenta la mancante e/o illogica motivazione del provvedimento di revoca adottato.

Rammenta il Collegio, in punto di diritto, che "la revoca degli assessori costituisce, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politicoamministrativo e non abbisogna di una particolare motivazione, che può anche può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politicoamministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, perché avente ad oggetto un incarico fiduciario, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non per profili di manifesta irragionevolezza od illogicità" (ex multis: T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22.4.2010 n. 1195; C.d.s., Sez. V, 12.10.2009, n. 6253; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 08/10/2009, n. 1036; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 20/06/2009, n. 455; C.d.S,; Sez. V, 23/01/2007, n. 209).

Nel caso di specie la revoca dell’assessore ricorrente è stata motivata in ragione dei comportamenti dell’assessore "che nel tempo hanno deteriorato i rapporti interni alla giunta municipale e con il Sindaco e non consentono di operare al meglio per l’attuazione del programma elettorale…", e del conseguente "venir meno del rapporto di fiducia e di collaborazione istituzionale con il suddetto assessore".

Il contrasto tra l’assessore e la giunta, del resto, si evince anche dalla delibera del Consiglio Comunale e dalle relazioni del Sindaco e del Capogruppo di maggioranza allo stesso consiglio, contrasto che appare innegabile anche alla luce dell’episodio dell’acceso alterco tra la ricorrente e l’assessore Salluzzo (di cui vi è traccia anche nella relazione del capogruppo di maggioranza al Consiglio comunale).

Siffatta motivazione appare del tutto scevra da profili di irragionevolezza ed illogicità, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.

La legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati è causa anche del rigetto della domanda risarcitoria spiegata.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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