Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25020 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18.5.2010, in riforma della sentenza 21.1.2008 del Tribunale monocratico di quella città:

a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di M. A. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere – nella qualità di amministratore della s.r.l. "(OMISSIS)" – in zona sottoposta a vincolo paesistico-archeologico e ricompresa in area naturale protetta, in assenza del prescritto permesso di costruire, realizzato lavori edilizi di ristrutturazione e modifica della destinazione d’uso di manufatti preesistenti – acc. in Roma, via (OMISSIS), fino al 6.2.2004;

– al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, per avere realizzato le opera edilizie anzidetto in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico;

– alla L. n. 394 del 1991, artt. 6 e 30 per avere realizzato le opera edilizie anzidette, in area naturale protetta, in assenza del nulla- osta dell’ente parco, essendo i reati medesimi estinti per prescrizione;

b) confermava le statuizioni civili, riducendo ad Euro 100.000,00 la somma equitativamente liquidata a titolo di risarcimento danni alla costituita parte civile "Ente parco regionale dell’Appia Antica".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, il quale ha eccepito mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del danno liquidato alla parte civile.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali cagionati alla persona offesa dal reato è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità qualora abbia soddisfatto l’esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell’indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento (vedi Cass., Sez. 5^, 24.11,2006, n. 38948, Avenati ed altri).

La liquidazione del danno non patrimoniale, quindi, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili in sede di legittimità quando contengano l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (vedi Cass. Sez. 5^, 2. 3.2007, n. 9182, Romeo e altro).

Legittima deve ritenersi l’applicazione, nella specie, di criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile, non risultando che in esso fossero comprese componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione, e la liquidazione del danno effettuata dalla Corte d’appello non può considerarsi manifestamente esorbitante a fronte della non contestata esistenza degli elementi, tutt’altro che irrilevanti, ai quali si fa riferimento nell’impugnata sentenza, costituiti in particolare dalla realizzazione di una superficie abusiva complessiva di circa 220 mq., eseguita con modalità clandestine ed arrecante una non marginale compromissione del territorio nell’ambito del patrimonio storico-archeologico dell’Appia Antica.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate in complessivi 2.500,00 Euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, che liquida in complessivi 2.500,00 Euro, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *