Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25019 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce, con sentenza dell’8.7.2009, confermava la sentenza 8.7.2008 del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Tricase, che aveva affermato la responsabilità penale di T.B. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, un fabbricato in muratura destinato a stalla ed un locale deposito – acc. in (OMISSIS), nel marzo 2007) e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato all’esecuzione della demolizione entro due mesi dalla formazione del giudicato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il T., il quale ha eccepito che – essendo stata erroneamente disconosciuta la natura pertinenziale delle opere eseguite (rispetto alla adiacente azienda agricola di cui egli è titolare) – la Corte di merito avrebbe omesso di acquisire conoscenza e di valutare "la strumentazione urbanistica del Comune di Corsano che governa la materia".

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto formulato con censure generiche e manifestamente infondato.

Correttamente i giudici del merito hanno escluso che le opere realizzate costituiscano "pertinente", sottratte in quanto tale al regime del permesso di costruire.

La nozione di "pertinenza urbanistica" (vedi, ad esempio, Cass., Sez. 3^ 16.10.2008, n. 42738, Fusco; 9.12.2004, Bufano; 27.11.1997, Spanò; 24.10.1997, Mirabile) ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità funzionale), mentre non può ricondursi alla nozione di "pertinenza urbanistica" la realizzazione di un manufatto dei quale si prospetti un durevole rapporto di subordinazione non con una costruzione preesistente ma con un fondo o con una azienda agricola (vedi Cass., Sez. 3^ 13 9.2005, n. 33289, Maggiore; 10.9.1993, n. 1795, Sebastiani; 28.3.1990, n. 4286, Cordisco; 24 11 1988, a 11377, Vecoli).

Il ricorso, in ogni caso, è genericamente formulato, in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c), poichè privo dell’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

Il requisito della specificità implica infatti, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, ancorchè sintetico, gli elementi che si pongono a fondamento della censura (vedi Cass., Sez. 3^, 3.3.1999, n. 2896, LaMantia).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", a detta declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese processuali, nonchè del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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