T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1187 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 15 ottobre 2007, e depositato il successivo 17 ottobre, il signor B.C. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

"Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 della L.R. n. 71/1978. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.R. n. 71/1978, in relazione al D. Lgs. n. 42/2004.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. L.vo n. 42/2004.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 41 e 42 Cost. – Violazione del principio di buona andamento della pubblica amministrazione. – Violazione del D.A. 2272 del 17 maggio 1989. – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. – Difetto ed erroneità della motivazione. – Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. – Contraddittorietà manifesta. – Irrazionalità manifesta. – Mancato contemperamento dell’interesse pubblico e privato. – Difetto di istruttoria. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. – Ingiustizia manifesta".

"Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 della L.R. n. 71/1978. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.R. n. 71/1978, in relazione all’art. 146 del D. L.vo n. 42/2004.- Violazione del principio di buona andamento della pubblica amministrazione. – Violazione del D.A. 2272 del 17 maggio 1989. – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. – Difetto ed erroneità della motivazione. – Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. – Contraddittorietà manifesta. – Irrazionalità manifesta. – Mancato contemperamento dell’interesse pubblico e privato. – Difetto di istruttoria. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica".

"Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della legge n. 241/1990, come recepiti in Sicilia dagli artt. 8 e segg. della L.R. 10/1991. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 9, del D. L.vo n. 42/2004, nel testo sostituito dall’art. 16 del d. lgs. n. 157/2006. – Violazione dei princìpi in tema di procedimento amministrativo. – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. – Illegittimità derivata".

e per il risarcimento del danno derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni regionali intimate.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.

Il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha espresso parere negativo alla realizzazione di un piano di lottizzazione relativo alla costruzione di edifici per la produzione del pellet e per il deposito e la commercializzazione di prodotti agricoli in Comune di Castelbuono, contrada Fiumara; nonché del successivo verbale della conferenza di servizi dello Sportello unico per le attività produttivo, determinatasi in senso sfavorevole a seguito del predetto parere.

Si rileva come il verbale della conferenza di servizi successivo al richiamato parere della Soprintendenza abbia un contenuto dispositivo di mero rinvio del’esame del progetto (onde difetta, la stessa immediata lesività del parere), ancorché nella parte motiva del verbale si dia atto dell’intenzione dell’odierno ricorrente di impugnare il parere ridetto (privo, a quel punto, di una incidenza sul provvedimento finale).

In realtà la conferenza di servizi avrebbe dovuto assumere una determinazione conclusiva (conforme o meno al parere della Soprintendenza), e, in merito al contenuto di detta determinazion,e il citato parere (di per sè avente mero rilievo endoprocedimentale) avrebbe assunto, o meno, efficacia lesiva.

In giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 gennaio 2011 n. 712), si è affermato che "E’ inammissibile il ricorso proposto solo contro i verbali di una conferenza di servizi contenenti la determinazione conclusiva di tale organo, i quali hanno natura endoprocedimentale, senza che sia stato impugnato anche il provvedimento finale, il quale – come si evince peraltro dalla formulazione del comma 6bis del citato art. 14ter, aggiunto dall’art. 10 della l. 11 febbraio 2005, n. 15 – non è legato da un nesso di presupposizione/consequenzialità automatica con le determinazioni della conferenza, né, specularmente, in caso di patologia delle delibere conferenziali, da un effetto caducatorio automatico all’eventuale invalidità di quest’ultime".

Nel caso di specie il provvedimento finale non è stato adottato, a causa del ridetto arresto procedimentale.

Come già accennato, la conferenza di servizi avrebbe dovuto invece assumere una determinazione conclusiva (conforme o meno al parere della Soprintendenza), e non arrestarsi in presenza della manifestata intenzione di impugnare un precedente atto endoprocedimentale.

Il ricorso in esame, tuttavia, non contiene censure che riguardino il cattivo esercizio del potere per arresto del procedimento (del resto, in qualche modo sollecitato dalla stessa parte all’interno della conferenza di servizi), sicché il ricorso stesso in esame non può che essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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