Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23161 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 15.5.2007, rigettava l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che, in accoglimento della domanda proposta da P.G., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti 9.3.2000, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, e aveva dichiarato l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data suindicata, con ordine di ripristino del rapporto di lavoro e condanna della società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dall’atto di messa in mora del 15.7.2004.

Con tre motivi, propone ricorso per cassazione la società, rilevando la natura ricognitiva degli accordi posteriori a quello del 25.9.1997 e la necessità di valutare la messa in mora e l’aliunde perceptum ai fini della condanna risarcitoria.

Resiste la P., con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 1.12.2010, concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dall’interessata, oltre che dal procuratore speciale della società: dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del giudizio nei confronti della società sopra indicata,, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass S. U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Tenuto conto dei termini dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, le spese di lite del giudizio vanno compensate integralmente tra le stesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *