Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25018 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Eboli, con sentenza del 3.11.2009, affermava la responsabilità penale di D.V. A. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72 (per avere realizzato un manufatto edilizio senza averne fatto previa denunzia allo Sportello unico, senza la previa redazione del progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato);

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (per avere realizzato lavori edilizi, in zona sismica, senza averne fatto previa denunzia allo Sportello unico e senza avere previamente depositato il relativo progetto – acc. in (OMISSIS), il 7.7.2007) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo condannava alla pena complessiva di Euro 300,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il D.V., il quale lamenta: – violazione di legge per la mancata estensione ai reati dianzi specificati dell’effetto estintivo della concessione in sanatoria, rilasciatagli L. n. 47 del 1985, ex art. 13 per le opere edilizie eseguite;

– carenza assoluta di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il difensore ha fatto poi pervenire una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la concessione edilizia rilasciata L. n. 47 del 1985, ex art. 13 estingue – a norma del comma 3 del successivo art. 22 – "i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la disciplina sulle opere in cemento armato nè quella per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l’assetto urbanistico del territorio.

Il provvedimento di accertamento sanante, infatti, è emesso da autorità preposta a tutela di interessi diversi da quelli di cui alla normativa sulle opere in cemento armato e sulle costruzioni in zone sismiche ed a seguito di accertamenti che non tengono conto delle prescrizioni tecnico-amministrative imposte da queste ultime normative vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^, 5.3.2009, n. 9922, Gelosi; 3.5.2007, n. 16868, P.G. in proc. Restaino; 6.7.2006, n. 23490, Partigianoni; 15.5.2006, n. 10205, Solis; 20.5.2005, a 19256, P.M in proc. Cupelli ed altro.

La Corte Costituzionale – con l’ordinanza n. 149 del 30.4.1999 – ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, la questione di illegittimità dell’art. 22, comma 3, della L. n. 47 del 1985 "nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche i reati previsti dalla normativa sulle costruzioni in cemento armato e da quella sulle costruzioni in zona sismica".

Nulla è cambiato in relazione alle attuali previsioni del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, artt. 36 e 45 (che hanno recepito, appunto, della L. n. 47 del 1985, gli artt. 13 e 22).

2. La sentenza impugnata non contiene e non doveva contenere alcuna motivazione riferita alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto detto beneficio non era stato richiesto.

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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