T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1184 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 29 ottobre 2004 e depositato il 24 novembre successivo, la signora S.L., premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno esteso mq 1000, rientrante per la massima parte in zona C 3 e per una piccola parte in zona destinata a strade pubbliche e ad attrezzature scolastiche, esponeva che, in forza della concessione edilizia n. 96 del 25 settembre 2003, aveva realizzato un immobile composto da tre unità abitative.

Con determinazione dirigenziale n. 16 dell’8 luglio 2004 tale concessione era stata, però, annullata in autotutela, con la seguente motivazione: "le opere… non potevano essere approvate in quanto in contrasto con le prescrizioni riportate nella tabella Tipi Edilizi allegata al P.D.F. vigente, che per la zona denominata C3 prescrive per l’edificazione la dimensione del lotto minimo pari a mq 1000".

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale atto per il seguente unico articolato motivo:

Difetto di presupposto e di motivazione. Omessa valutazione dell’interesse del concessionario.

I vincoli gravanti sulla parte diversa dalla zona C 3 erano scaduti al momento della concessione, per cui avrebbe dovuto applicarsi il criterio della c.d. "zona urbanistica omogenea", che, nella specie, comportava l’assorbimento dell’intero lotto nella zona C 3, con conseguente rispetto del requisito del lotto minimo pari a mq 1.000.

Mancherebbe la motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto, la quale era particolarmente necessaria in considerazione della esistenza di un affidamento meritevole di tutela in ordine alla conservazione degli effetti della concessione edilizia, essendo l’attività edificatoria stata completata.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, in considerazione della limitata possibilità edificatoria nelle c.d. "zone bianche" e della sufficienza del riferimento al ripristino della legalità ai fini della motivazione del ritiro.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 marzo 2010 e depositato il giorno 30 successivo, è stato chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 222 del 17 dicembre 2009, con la quale è stata disposta la demolizione, entro e non oltre 90 giorni dal dissequestro disposto dall’autorità giudiziaria, delle opere realizzate dalla ricorrente in virtù della concessione edilizia n. 96 del 25 settembre 2003.

Il gravame è stato affidato alle stesse censure del ricorso introduttivo.

Con memoria la ricorrente ha insistito nelle proprie domande.

Successivamente ha avanzato istanza cautelare, che è stata accolta con la ordinanza n. 698 del 27 luglio 2010.

In vista della udienza di merito la ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie domande, rappresentando, in particolare, che nell’atto di compravendita del terreno in questione intercorso con il Comune resistente era stato espressamente previsto l’obbligo di edificazione e la inalienabilità del terreno sino all’adempimento dello stesso.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il Comune di Lampedusa e Linosa ha annullato in autotutela la concessione edilizia precedentemente rilasciata alla ricorrente, poiché "le opere… non potevano essere approvate in quanto in contrasto con le prescrizioni riportate nella tabella Tipi Edilizi allegata al P.D.F. vigente, che per la zona denominata C3 prescrive per l’edificazione la dimensione del lotto minimo pari a mq 1000". Ha ad oggetto, altresì, l’ordine di demolizione successivamente adottato.

Il ricorso è fondato sotto il profilo, avente indubbio carattere assorbente, del difetto di motivazione.

E’, infatti, consolidato in giurisprudenza l’orientamento, secondo il quale l’annullamento in autotutela di una concessione edilizia è espressione della discrezionalità della p.a. e richiede la valutazione di elementi ulteriori rispetto alla mera illegittimità dell’atto da ritirare, cosicchè non è sufficiente a fondare il provvedimento de quo il puro e semplice ripristino della legalità violata, essendo necessario dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo edilizio, comparando tale interesse con l’entità del sacrificio imposto al privato, tanto più qualora il titolare della concessione – in ragione del tempo trascorso e/o della realizzazione parziale o totale delle opere assentite – abbia maturato un legittimo affidamento in merito alla esecuzione delle opere (tra le altre Consiglio di Stato, V, 6 dicembre 2007, n. 6252 e IV, 31 ottobre 2006, n. 6465).

Nella specie, pur essendo l’annullamento avvenuto a meno di un anno dal rilascio della concessione edilizia, sussisteva un affidamento meritevole di tutela della ricorrente in considerazione della avvenuta ultimazione delle opere assentite e della espressa previsione nel contratto di compravendita rep. n. 388 del 1° giugno 1972 stipulato con il Comune resistente per l’acquisto del terreno in questione, dell’obbligo di inalienabilità "sino a quando sarà realizzata la costruzione per cui viene fatta la vendita".

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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