T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1181 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 19 giugno 2001 il signor S.G. ha chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Anche il Comune di Racalmuto si è costituito in giudizio.

Con decreto presidenziale n. 10732 del 23 settembre 2010 il ricorso è stato dichiarato perento.

Con atto, notificato il 30 novembre 2010 e depositato il 10 dicembre successivo, il ricorrente ha fatto opposizione al decreto suindicato, rappresentando che aveva presentato istanza di fissazione udienza oltre il termine di cui all’art. 9, comma 2, della l. n. 202/2000, in quanto non aveva ricevuto l’avviso della segreteria, che era stato spedito all’indirizzo del domiciliatario indicato nel ricorso, malgrado questi si fosse trasferito, come risultante dall’avviso di ricevimento versato in atti, il quale recava proprio la dicitura "trasferito".

Alla adunanza camerale del 7 giugno 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

Ritiene il Collegio infondata la opposizione in questione, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è onere della cancelleria del giudice adito (e della segreteria del Tar) quello di inviare le comunicazioni normativamente previste al domicilio indicato dal difensore, mentre spetta a quest’ultimo rendere noto, a mezzo di deposito di atto in relazione al singolo procedimento aperto, le eventuali variazioni di sede (Cassazione civile, III, 3 marzo 2010, n. 5079; Consiglio di Stato, V, 7 settembre 2004, n. 5854; TAR Campania Napoli, V, 20 aprile 2004, n. 6657).

Nella fattispecie in esame è documentalmente provato che l’avviso di perenzione è stato inviato al domicilio del ricorrente indicato nel fascicolo e che l’istanza di fissazione udienza è stata presentata oltre il termine di cui all’art. 9, comma 2, l. n. 205/2000.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l’opposizione al decreto di perenzione n. 10732 del 23 settembre 2010.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *