T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1178 Fermo amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con entrambi i ricorsi in epigrafe, il primo notificato in data 16 luglio 1998, e depositato il successivo 18 luglio, ed il secondo notificato in data 28/29 luglio 1998 e depositato il successivo 3 agosto, l’associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento di fermo sopra indicato deducendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere, e sollevando censure sia di carattere formale che sostanziale avverso il provvedimento cautelare adottato dall’amministrazione intimata.

Si sono costituite le amministrazioni intimate che, con memoria hanno replicato alle deduzioni contenute in ricorso e chiesto il loro rigetto.

All’udienza di discussione il Presidente del collegio ha invitato le parti presenti a dedurre sui profili attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 73 comma 3°, ed i ricorsi sono stati posti in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva.

I ricorsi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

La giurisprudenza sia dellae SS.UU. della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato (vedi Cass. SS.UU. 22.12.2010 n. 25983; Cons. di Stato 7.5.2010 n. 2658) è consolidata nel senso di ritenere che la contestazione dei provvedimenti di fermo amministrativo, adottati ai sensi dell’art. 69 comma 6° del R.D. 18.11.1923 n. 2440, deve essere proposta dinanzi alla giurisdizione competente a pronunziarsi sulla pretesa creditoria in ragione della quale viene adottato il provvedimento cautelare.

Nella fattispecie è incontestato che il credito in ragione del quale è stato adottato il provvedimento di fermo amministrativo in questione consiste in ragioni risarcitorie che l’amministrazione intimata ritiene di vantare nei confronti dell’Associazione ricorrente.

Quest’ultima associazione contesta, nel merito, la fondatezza di tale pretesa, e lamenta che l’amministrazione non abbia intentato una ordinaria causa civile risarcitoria, piuttosto che adottare il provvedimento cautelare impugnato.

E’ invero manifesto, oltre che incontestato tra le parti, che la pretesa per la quale è stato disposto il fermo, rientra nella competenza della Giurisdizione Ordinaria e pertanto, applicando i principi della giurisprudenza sopra richiamata, che il Collegio condivide e dai quali non ravvisa motivo di discostarsi, la competenza a sindacare la legittimità del provvedimento di fermo impugnato è del Giudice Ordinario.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dell’Avvocatura dello Stato, distrattaria per legge, in complessivi Euro. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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