T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1177 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con gravame, notificato il 26 febbraio 1998 e depositato il 25 marzo successivo, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell’Azienda intimata, hanno chiesto la condanna di quest’ultima al pagamento di somme di denaro loro asseritamente spettanti essenzialmente a titolo di retribuzione di lavoro straordinario.

Il giudizio è stato quindi proseguito unicamente dai ricorrenti T.G.A., A.V., A.P., B.S., G.G., G.M., G.C., R.D., S.M.A., Z.G., Z.G., G.M., A.F., D.C.L., che hanno depositato istanza di fissazione di udienza.

Il ricorso, che è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, è inammissibile per genericità, in quanto dall’atto introduttivo del giudizio e dai relativi allegati non è dato desumere con sufficiente chiarezza l’oggetto delle rivendicazioni di ciascun ricorrente ed il titolo delle stesse.

Come ritenuto in un recente precedente di questa sezione (vedi sentenza n. 14407 del 30 dicembre 2010) relativo a fattispecie identica a quella in esame, la controversia, vertendo in materia di diritti soggettivi di natura patrimoniale (in sede di giurisdizione esclusiva), presuppone l’onere della prova in capo ai ricorrenti e, prima ancora, l’onere di una indicazione sufficientemente chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa azionata.

La giurisprudenza amministrativa è, infatti, costantemente orientata nel senso che è inammissibile il gravame in cui manchi l’indicazione dei fatti essenziali, che connotano la posizione di ciascuno dei ricorrenti, precludendo al giudice di entrare nel merito della pretesa e, quindi, di espletare l’eventuale attività istruttoria occorrente a verificare la fondatezza dei fatti affermati; per converso, a fronte di una tale genericità assoluta della pretesa azionata, il giudice non può ricorrere alla presunzione di cui all’art. 116 comma 2, c.p.c., non assumendo valore significativo il comportamento processuale dell’Amministrazione, il cui silenzio su affermazioni del tutto generiche non può rivestire alcun significato ammissivo di fatti di per sé non significativi della fondatezza della domanda e sui quali, dunque, la stessa non aveva l’onere di sollevare eccezioni (in tal senso Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2009, n. 1055).

Le spese, anche in considerazione della non novità della questione, vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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