Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-11-2011, n. 23347 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che la Corte d’appello di Torino ha confermato, fra l’altro, la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 1 giugno 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con M.S. ed aveva dichiarato la sussistenza fra le suddette parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi; la lavoratrice è rimasta intimata;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, nel quale si sono date atto che col puntuale adempimento dei contenuti dell’accordo suddetto le stesse non hanno più nulla a pretendere l’una dall’altra per qualsivoglia ragione e/o titolo comunque derivante o anche solo occasionato dal rapporto di lavoro intercorso, dalla sua esecuzione e/o risoluzione;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte della lavoratrice, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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