Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 22-06-2011, n. 25188 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 1.7.2010, emessa ex art. 310 c.p.p., il tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di D. C.M., C.F. e B.K. e ha confermato l’ordinanza 17.7.09 emessa dalla corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata disposta, ex art. 304 c.p.p., comma 2, la sospensione dei termini di custodia cautelare, nell’ambito del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna di primo grado, in ordine ai reati ex artt. 416 bis c.p., artt. 56 e 629 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7, D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Il difensore di D.C.M. ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 304 c.p.p. e per illogica motivazione.

Secondo il ricorrente è impossibile ritenere l’eccezionale complessità del dibattimento se il processo si svolge con il rito abbreviato, il cui svolgimento è per definizione celere e non appesantito dalle lungaggini di un dibattimento ordinario.

Non è poi condivisibile l’argomentazione del numero dei falconi integranti l’incartamento processuale per giustificare la complessità del processo: un conto è la complessità della fase delle indagini, un conto è la complessità del dibattimento, l’unica a poter giustificare la sospensione dei termini di custodia cautelare.

Ugualmente infondato è l’argomento secondo cui la complessità deriva dalla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto il suo assistito ha chiesto il rito abbreviato "puro" e la richiesta è stata formulata solo da un imputato.

Il ricorso non merita accoglimento. Va infatti rilevato che:

a) la consolidata giurisprudenza (sez. 6, n. 22485 del 27.5.05, rv 232389; sez. 5, n. 18570 del 21.3.01, rv 218788) ha razionalmente affermato che la sospensione dei termini, in linea generale, prevista dal citato articolo, trova fondamento nella profonda modifica che tale rito abbreviato ha subito per effetto della L. n. 479 del 1999, tenuto conto dell’ampio raggio in cui può dispiegarsi l’istruttoria integrativa, sia in primo grado, ex art. 438 c.p.p., comma 5 e art. 441 c.p.p., comma 5, sia in grado di appello, ex art. 603 c.p.p.;

b) l’ordinanza impugnata ha evidenziato, in concreto, come il giudizio sulla complessità del dibattimento sia giustificato dal numero degli imputati (11), dal tipo e dalla natura dei reati contestati (due delitti associativi, ex art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; numerosi reati-fine), dalla richiesta di tre imputati di riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

Risulta quindi che correttamente il tribunale ha effettuato una disamina globale delle concorrenti esigenze processuali, congiunta ai tempi occorrenti per l’approfondimento dei singoli reati, in riferimento ai singoli imputati .E’ quindi pienamente aderente alle risultanze processuali e alla loro razionale valutazione la conclusione che ne ha tratto sulla sussistenza di una situazione oggettiva tale da impedire la trattazione del processo nelle ordinarie cadenze e con la più sollecita definizione. Questa complessità trova conferma nel tempo che è stato necessario al giudice di primo grado per redigere la motivazione della sentenza, superando il massimo termine previsto dal codice di rito.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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