T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1102 Danno biologico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. A.B. nel ricorso introduttivo del giudizio, premesso di appartenere alla Polizia di Stato con il grado di Ispettore Capo, espone quanto segue:

– in data 1 giugno 1998, dopo aver preso servizio presso la Questura di Firenze, egli percorreva le scale che conducono dal secondo al terzo piano dell’edificio e scivolava rovinosamente accusando immediatamente un forte dolore al polso destro;

– le scale sulle quali scivolava erano prive di bande antiscivolo;

– condotto al pronto soccorso gli veniva prima diagnosticata una "contusione polso dx" poi, nei giorni successivi, una sospetta infrazione allo stiloide ulnare con applicazione di ingessatura per 20 giorni; la prognosi si protraeva poi fino al 30 luglio 1998;

– la Commissione Medica Ospedaliera, adita dal ricorrente, in data 17 settembre 1999 riconosceva che l’infortunio era dipendente da causa di servizio ma lo riteneva non classificabile ai fini dell’equo indennizzo;

– egli riscontrava anche negli anni successivi conseguenze risalenti all’infortunio, così che in data 16 dicembre 2002 richiedeva al Ministero dell’Interno il risarcimento dei danni subiti ex art. 2087 c.c., quantificati in Euro 5.348,89.

Tanto premesso in punto di fatto, il sig. B. avanza anche in questa sede giurisdizionale la propria pretesa risarcitoria, fondata sull’art. 2087 c.c. per non avere la Questura di Firenze adottato le misure antinfortunistiche necessarie ad evitare il prodursi di conseguenze dannose come quelle occorse al ricorrente, in tal modo rendendosi responsabile dei danni prodotti. Il ricorrente evidenzia in particolare che le bande antiscivolo sono state apposte sulle scale della Questura di Firenze solo nel primo semestre del 2002, dopo che si erano verificati infortuni analoghi al suo. In particolare il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento di tre poste di danno: danno biologico da invalidità permanente, danno morale e spese mediche documentate (nella misura di Euro 210,00).

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 506 del 27 marzo 2007 la Sezione richiedeva all’Amministrazione chiarimenti in ordine all’avvenuta presentazione da parte del ricorrente di domanda di aggravamento ai fini della concessione dell’equo indennizzo, cui la Questura di Firenze dava risposta negativa in data 16 aprile 2007.

Con successiva ordinanza n. 1330 del 17 aprile 2008 la Sezione richiedeva altresì alla Questura di Firenze chiarimenti in ordine alla dinamica dell’infortunio avvenuto in data 1 giugno 1998 e non avendo ricevuto indicazioni soddisfacenti con successiva ordinanza n. 119 del 10 novembre 2008 disponeva lo svolgimento di prova per testi al fine di verificare lo svolgimento dei fatti, delegando il giudice relatore alla valutazione di ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova formulati dalle parti e all’assunzione della prova testimoniale. Il giudice relatore, valutata l’ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova richiesti (con decreto n. 295 del 16 aprile 2009), assumeva le prove per testi in data 19 novembre 2009 (teste Sossio Porzio) e in data 3 dicembre 2009 (teste L.M.).

Con successiva ordinanza collegiale n. 12 del 19 gennaio 2010 la Sezione disponeva poi lo svolgimento di CTU medicolegale per accertare se il ricorrente avesse riportato danni permanenti alla persona a seguito dell’infortunio occorsogli in data 1 giugno 1998 e in caso affermativo per il calcolo della relativa percentuale di invalidità, dando mandato al giudice relatore di svolgere gli incombenti necessari.

Il giudice relatore provvedeva alla formulazione del quesito, alla nomina del CTU e all’affidamento dell’incarico, previa prestazione di giuramento (verbale del 17 maggio 2010). Il consulente tecnico prof. Fernando Colao depositava quindi la propria relazione in data 24 marzo 2011.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2011 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame il sig. A.B., appartenente alla Polizia di Stato, agisce nella presente sede giurisdizionale per ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno morale, nonché la refusione delle spese mediche sostenute, in relazione all’infortunio occorsogli in data 1 giugno 1998 quando, percorrendo le scale della Questura di Firenze, egli scivolava e si procurava lesioni così come acclarate dalla documentazione medica in atti. La C.M.O. in data 17 settembre 1999 riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio occorso al B., ma non concedeva il richiesto equo indennizzo, ritenendo che non vi fossero danni classificabili.

2 – All’esito dell’ampia attività istruttoria svolta è stato in primo luogo verificato che il B. non ha successivamente richiesto la verifica di aggravamento al fine della concessione dell’equo indennizzo, optando invece per l’azione di risarcimento del danno ordinaria ex art. 2087 c.c. avanzata dinanzi al giudice amministrativo, quale giudice dotato di giurisdizione esclusiva in materia di dipendenti pubblici non contrattualizzati. Il Collegio non dubita della possibilità di avanzare una pretesa risarcitoria come quella in esame al di fuori quindi dal sistema di tutela proprio dell’equo indennizzo. Se è vero che orientamenti giurisprudenziali più risalenti avevano sostenuto (cfr. decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato 1 luglio 1991 n. 397) che "al dipendente che ha subito una menomazione dell’integrità fisica per causa di servizio spetta unicamente il diritto all’equo indennizzo anche nel caso di una eventuale responsabilità contrattuale dell’Amministrazione", tuttavia appare prevalente la lettura dell’autonomia dei due istituti, sul rilievo che l’equo indennizzo ha una funzione del tutto diversa dal risarcimento. Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato già con la sentenza 16 luglio 1993 n. 9 "mentre il risarcimento del danno da parte del soggetto civilmente responsabile per atto illecito……tende a ristabilire l’equilibrio nella situazione del soggetto turbata dall’evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisiopsichica, l’equo indennizzo, proprio per il concetto di equità e di discrezionalità ad esso inerente, e per la sua non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, appare avvicinabile ad una delle tante indennità che l’Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio (indennità di rischio, indennità di disagiata residenza, indennità di famiglia ecc.), con funzioni di graduazione e di equa distribuzione di compensi aggiuntivi"; in sostanza "nell’equo indennizzo, il bene protetto non è l’integrità fisica, che è solo occasione dell’erogazione, ma la speciale condizione del dipendente divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato".

Più recentemente tale orientamento del giudice d’appello si è, poi, consolidato (cfr. tra le altrre, Consiglio Stato, Ad. Plen., 8 ottobre 2009, n. 5; sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 365; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2009).

In tale quadro non sembra potersi dubitare dell’ammissibilità dell’azione proposta in questa sede dal ricorrente.

3 – Il fatto storico del 1° giugno 1998 (caduta del B. sulle scale della Questura di Firenze) non è contestato tra le parti ed anzi, come evidenziato, la C.M.O. di Firenze in data 17 settembre 1999 ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del pregiudizio subito dal ricorrente. Il Collegio tuttavia, in ottemperanza all’insegnamento secondo cui "la risarcibilità del danno biologico sofferto da un pubblico dipendente in dipendenza di fatti connessi all’attività lavorativa svolta è condizionata alla riconducibilità dello stesso a colpa dell’amministrazione di appartenenza" (Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6687) ha ammesso sul punto prova per testi. Il teste Sossio Porzio (sentito in data 19.11.2009), che dal 1991 al 2000 ha prestato servizio presso la Questura di Firenze, ha evidenziato che anch’egli ebbe a scivolare sulla scale della Questura di via Zara, precisando che "le scale in questione erano all’epoca prive di banda antiscivolo e che anzi le stesse erano di marmo e quindi molto scivolose soprattutto se bagnate". Ha aggiunto che "gli risulta che in epoca successiva, proprio a seguito degli infortuni verificatisi, la Questura abbia provveduto ad apporre le necessarie bande antiscivolo". Il teste L.M. (sentito in data 3 dicembre 2009) ha dichiarato che negli anni 19971998 egli era economo presso la Questura di Firenze e che "nel 1998 le scale della sede della Questura di via Zara non erano dotate di bande antiscivolo".

La svolta istruttoria ha dunque confermato che le scale sulle quali è caduto il ricorrente non erano all’epoca dei fatti dotate degli opportuni strumenti di prevenzione e che le bande antiscivolo sono state collocate su dette scale solo in epoca successiva. Il fatto storico non contestato (caduta del ricorrente per le scale della Questura con conseguenze dannose) appare quindi inquadrabile nella previsione normativa di cui all’art. 2087 c.c.

4 – Il danno biologico consiste nella lesione della integrità psichica e fisica della persona (che trova garanzia costituzionale nell’art. 32 Cost.), suscettibile di accertamento medicolegale. In risposta ad uno specifico quesito formulato dal Tribunale, il consulente tecnico d’ufficio, nella relazione depositata il 24 marzo 2011, ha quantificato nel 2% il danno biologico da invalidità permanente da riconoscere al B.. Il Collegio ritiene quindi di riconoscere al ricorrente tale componente del richiesto risarcimento del danno, in aggiunta alle spese mediche documentate e non contestate dall’Amministrazione. Non pare invece riconoscibile il danno morale soggettivo, tradizionalmente inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima legato alla gravità della vicenda propria dell’evento dannoso. Nella specie infatti non sembrano configurabili condizioni tali da giustificare il riconoscimento di un particolare turbamento dello stato d’animo, né il ricorrente fornisce elementi di supporto specifici sul punto.

5 – Considerato che il ricorrente ha chiesto Euro 210,00 di spese mediche documentate, il Collegio ritiene congruo riconoscere allo stesso un risarcimento del danno complessivo (spese mediche più danno biologico, riferito ad una permanente del 2%) pari a Euro 1.250,00, calcolato alla luce anche delle tabelle del Tribunale di Firenze per il calcolo del danno alla persona. Al ricorrente competono altresì le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, mentre fa carico al Ministero dell’Interno il pagamento delle spese di CTU, come da richiesta del consulente depositata il 24 marzo 2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento a favore del sig. A.B. della complessiva somma di Euro 1.250,00 oltre interessi legali fino al saldo.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 oltre iva e cpa.

Pone a carico del Ministero dell’Interno il pagamento del compenso a favore del CTU prof. Fernando Colao liquidato in complessivi Euro 2.000,00 (comprensivi di IVA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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