T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1091 Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Nel ricorso in epigrafe la società D. s.p.a. ha fatto presente:

– di essere proprietaria di un lotto di terreno in Comune di Capannori della superficie di circa 49 Ha, classificato come zona agricola dal previgente P.F., in relazione al quale nel 1994 aveva presentato alla predetta Amministrazione una richiesta finalizzata alla realizzazione di un impianto per il golf, previa modificazione della destinazione urbanistica;

– che nel Regolamento urbanistico approvato nel 2004 il lotto in questione era inserito in una più vasta area disciplinata dall’art. 67 NTA e destinato a struttura turistico ricettiva e sportiva, individuata nella scheda normativa 31, che consentiva interventi di nuova edificazione;

– che per dare attuazione a tale previsione la ricorrente ha avviato la redazione di un progetto, bloccato peraltro dalla adozione, con deliberazione C.C. n. 68 del 25/10/2005, di una variante alle NTA del R.U. che incideva in senso restrittivo, tra le altre, sulla scheda normativa n. 31;

– che a fronte di nuove previsioni pesantemente limitative delle possibilità edificatorie la ricorrente ha presentato un’osservazione finalizzata al ripristino della previgente disciplina urbanistica o, in subordine, ad una diversa perimetrazione dell’area considerata: osservazione peraltro respinta, con conseguente approvazione della variante nei termini già definiti in sede di adozione.

Contro le scelte così operate dal Comune di Capannori D. s.p.a. ha agito davanti a questo TAR prospettando vizi di violazioni di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della disciplina sopravvenuta e ha chiesto, comunque, la reiezione del gravame perché infondato. La difesa della società ricorrente ha depositato una memoria di replica.

All’udienza dell’8 giugno 2011 la causa è passata in decisione.

2) Si può prescindere dall’esaminare le eccezioni formulate dalla difesa del Comune resistente in relazione alla mancata impugnazione del nuovo Regolamento urbanistico approvato nel 2009, atteso che il ricorso è infondato nel merito.

In sintesi la società ricorrente censura:

– che la variante impugnata è stata approvata, a soli due anni di distanza dall’entrata in vigore del Regolamento urbanistico, senza essere preceduta da ulteriori e nuove analisi paesaggisticoambientali, che potessero giustificare le scelte operate; sono dunque mancate un’adeguata istruttoria ed una ponderata motivazione e tali vizi si riscontrano anche nel mancato accoglimento dell’osservazione proposta da D. s.p.a.;

– che, in particolare, trattandosi di una variante specifica occorreva puntualmente motivare in ordine alle ragioni delle limitazioni introdotte per quanto riguarda le capacità edificatorie dell’area di proprietà della ricorrente;

– che è mancata la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti che da esso avrebbero subito un pregiudizio.

3) Nella relazione allegata alla variante normativa adottata con deliberazione consiliare n. 68 del 25/10/2005, nonché nella stessa deliberazione si legge:

– che la predetta variante si inserisce in un "generale processo di revisione della strumentazione urbanistica comunale" promosso dall’A.C. di Capannori e descritto nelle sue lineeguida nel documento di indirizzo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 10 del 21/1/2005;

– che tra le finalità perseguite dalla variante vi è quella di "superare le incongruenze e le contraddizioni contenute nelle norme tecniche vigenti";

– che, in particolare, "sono state modificate le schede normative riguardanti aree di significativo pregio ambientale e paesaggistico (S.N. 3, 6, 8, 24, 27, 30 e 31) per le quali il Regolamento Urbanistico vigente ammette interventi ritenuti eccessivamente invasivi. Attraverso la revisione delle schede normative è stato possibile affrontare in modo omogeneo il tema della "valorizzazione" di queste aree, disciplinandone gli interventi in modo più congruo con i loro caratteri, per una fruibilità anche di tipo ricreativo ma più attenta al contesto ambientale, con eliminazione delle nuove previsioni edificatorie a fini ricettivi o genericamente di servizio contenute nel Regolamento Urbanistico vigente, con l’indicazione della destinazione ricettiva soltanto per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente".

Da tali precisazioni emerge che le nuove scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione si fondano, per quanto interessa il presente giudizio, su valutazioni (circa il pregio ambientale e paesaggistico di talune aree e sul tipo e l’entità degli interventi in esse ammissibili) contrastanti con quelle che avevano indotto i precedenti amministratori ad adottare una disciplina diversa e meno restrittiva per quanto riguarda le potenzialità edificatorie. Si tratta dunque di scelte basate non su differenti presupposti di fatto, bensì su differenti valutazioni dei medesimi presupposti (riferiti al pregio delle aree e al carico di edificazione sostenibile); la mancata acquisizione di nuove analisi paesaggisticoambientali non vizia dunque, sotto il profilo del preteso difetto di istruttoria, le scelte impugnate, né queste risultano immotivate, posto che le ragioni della più restrittiva disciplina introdotta risultano chiaramente illustrate; tali ragioni possono essere opinabili, ma non superano il limite della manifesta illogicità: dunque restano in quell’ambito di ampia discrezionalità del potere pianificatorio affidato alla competenza comunale non suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale.

Né l’obbligo di una particolare motivazione derivava dall’asserita natura di variante specifica che la società ricorrente attribuisce all’atto pianificatorio di cui si controverte; tale natura in realtà non è ravvisabile, posto che la variante in questione incide su una pluralità di norme e di aree, ispirandosi (per quanto interessa il presente giudizio) ad obiettivi di tutela di carattere non singolare, bensì generale. In tale quadro è pertinente il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale (a cui questa Sezione ha fatto recentemente riferimento nella sentenza 14 febbraio 2011 n. 304) secondo cui le scelte relative alla destinazione dei suoli operate dagli strumenti urbanistici generali non necessitano, in linea di massima, di specifica motivazione, salvo i casi in cui non sussista, in capo al privato, un’aspettativa qualificata, che tuttavia non può derivare dalla diversa destinazione urbanistica precedentemente attribuita alla medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, potendo anche modificare in peius la destinazione stessa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 9006). Nell’elaborazione giurisprudenziale posizioni di aspettativa qualificata, tali da imporre all’amministrazione di motivare le proprie scelte pianificatorie, sono state riconosciute in relazione alle seguenti situazioni: a) superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento di dinieghi di un titolo edilizio o di silenziorifiuto su una domanda edilizia; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2010 n. 2843 e 22 giugno 2006 n. 3880; TAR Firenze, Sez. I, 6 luglio 2010 n. 2307; TAR Napoli, Sez. II, 20 aprile 2010 n. 2034; TAR Milano, Sez. II, 24 febbraio 2010 n. 452).

Nel caso in esame non sussistono situazioni quali quelle precedentemente richiamate: non sussisteva dunque neppure l’obbligo di motivazione puntuale invocato nel ricorso.

Quanto al rigetto delle osservazioni presentate dalla società ricorrente, si osserva:

– il mancato accoglimento della richiesta di ripristino delle originarie previsioni risulta ragionevolmente motivato con la non dimostrata compatibilità di quelle previsioni (specie nella parte relativa all’edificazione consentita) con i caratteri del territorio, posto che la nuova, più restrittiva disciplina era stata introdotta proprio perché l’Amministrazione aveva ritenuto eccessivamente invasivi gli interventi ammessi rispetto al pregio ambientale e paesaggistico dell’area;

– appare giustificato, in sede di variante normativa, il rinvio ad una successiva variante generale della richiesta di riperimetrazione dell’area di proprietà della ricorrente.

Resta da esaminare il motivo di ricorso relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento che ha portato prima all’adozione e poi all’approvazione della variante impugnata.

Anche questa censura non merita accoglimento, tenuto conto che in base al disposto dell’art. 13 della legge n. 241/1990 le norme sulla partecipazione "non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti… di pianificazione…" quali sono quelli di cui si controverte nel presente giudizio; e che peraltro la normativa di settore concernente la formazione di tale tipo di atti prevede specifiche modalità di partecipazione, di cui peraltro la società ricorrente si è avvalsa nella vicenda in esame.

4) Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Capannori nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre a CPA e IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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