T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1089Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La sig.ra S.C. ha partecipato al concorso pubblico per esami a seicentoquaranta posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con D.M. del 23.11.1999, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 3 dell’11.01.2000. Superata la prova preliminare e risultata idonea agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, è stata ammessa a sostenere la prova scritta; avendo però ottenuto il punteggio di 5,80, inferiore al minimo di 7/10 richiesto per il superamento della prova (art. 11 del bando), è rimasta esclusa dalla prova orale.

Contro tale esito ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero dell’interno.

Nella camera di consiglio del 10 dicembre 2002 questo Tribunale, con ordinanza n. 1328, ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

All’udienza dell’8 giugno 2011 la causa è passata in decisione.

2) A norma dell’art. 10 del bando la prova scritta del concorso di cui si discute consisteva nella stesura di un elaborato riguardante "elementi di diritto penale e/o diritto processuale penale, con eventuali riferimenti di diritto costituzionale". La commissione d’esame ha assegnato il seguente tema: "Il principio costituzionale della responsabilità personale e l’imputabilità quale presupposto della colpevolezza. Indichi, in particolare, il candidato quali sono le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità". Il giudizio non positivo che il predetto organo collegiale ha espresso sull’elaborato della ricorrente è stato così motivato: "La parte costituzionale non è stata affrontata. Quella penale risulta sufficientemente argomentata".

3) In sintesi, nel ricorso si deduce:

a) la motivazione del punteggio attribuito alla ricorrente è lacunosa e insufficiente; la valutazione negativa circa lo svolgimento della parte costituzionale evidenzia come la commissione d’esame non abbia letto con la dovuta attenzione l’elaborato della ricorrente, mentre il giudizio sulla parte penale fornisce una motivazione solo apparente;

b) la commissione d’esame ha dedicato alla correzione di ciascun elaborato un tempo massimo di 12 minuti, del tutto insufficiente per una valutazione approfondita della prova in questione.

4) Va innanzitutto premesso che nella seduta del 18/10/2001 (verbale n. 4) la commissione ha definito "i criteri di massima per la valutazione degli elaborati". Individuati, quali presupposti indispensabili per un giudizio positivo, "la correttezza linguistica… e la correttezza giuridica", i criteri di cui sopra sono stati così enunciati: "aderenza alla traccia; chiarezza e completezza espositiva; proprietà di linguaggio giuridico; capacità di analisi e sintesi; proprietà terminologica linguistica; logica e consequenzialità espositiva dei concetti".

Va altresì evidenziato che l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nella valutazione degli elaborati di un esame di un concorso o di un’abilitazione il voto può adeguatamente sostituire la motivazione, in quanto esprime e sintetizza il giudizio tecnicodiscrezionale della commissione d’esame, senza necessità di esternare ulteriori spiegazioni, è costantemente ed anche ultimamente ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 17 dicembre 2010 n. 5792 e 13 gennaio 2010 n. 92; Sez. V, 13 luglio 2010 n. 4528 e 7 settembre 2009 n. 5227; Sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5988). A tale orientamento ha aderito anche questo Tribunale con le recenti sentenze della Sez. III 3 giugno 2009 n. 943 e della Sez. II 3 marzo 2010 n. 587, richiamate da questa stessa Sezione nella ancor più recente sentenza 27 aprile 2011 n. 732.

Tanto basta per indurre a ritenere infondate le censure di cui al precedente punto 3 a). In ogni caso la sintetica, ma puntuale motivazione espressa dalla commissione d’esame in merito all’elaborato della ricorrente risulta del tutto idonea ad illustrare il percorso che ha portato il predetto organo a formulare una valutazione negativa. A fronte infatti di un giudizio sostanzialmente positivo (anche se in termini di mera sufficienza) sulla parte penale, la commissione ha ritenuto del tutto carente la parte costituzionale; e tale valutazione non appare affatto irragionevole, tenuto conto che l’elaborato in questione dedica a tale parte solo pochissime righe, sostanzialmente ripetitive del dettato costituzionale.

Quanto ai tempi della correzione, l’indirizzo giurisprudenziale è nel senso che "nei concorsi pubblici i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti non sono sindacabili in sede di legittimità, non essendo in concreto possibile stabilire il tempo dedicato alla correzione di ogni singolo elaborato (Cons. St. Sez. IV, 12.2.2010 n. 805; 18.2.2010, n. 953). Peraltro, deve escludersi la rilevanza dei tempi di correzione ai fini della dimostrazione della insufficienza od incongruità della valutazione dell’elaborato ove il giudizio negativo si mostri comunque completo (Cons. St. Sez. VI, 18.4.2007 n. 1770) "; così si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 16 agosto 2010 n. 5724 e da tale indirizzo (già seguito anche da questa Sezione: cfr. la sentenza 2 dicembre 2002 n. 2798) il Collegio non vede motivo per discostarsi.

5) In conclusione, il ricorso va respinto perché infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’interno nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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