Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 22-06-2011, n. 25181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.3.08, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha annullato senza rinvio la sentenza 16.10.07, emessa nei confronti di H.M., dalla corte di appello di Ancona, limitatamente al reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, perchè il fatto non sussiste, e ha annullato la sentenza con rinvio alla corte di appello di Perugia in relazione all’errata determinazione della pena inflitta per l’altro reato continuato ex art. 495, essendo stato considerato originariamente più grave il reato dichiarato poi insussistente.

La corte di appello di Perugina, con sentenza 23.4.10 ha rideterminato la pena in un anno di reclusione.

L’imputato ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto il decreto di citazione è stato notificato al domicilio eletto con l’atto di appello e non al luogo di detenzione e inoltre non è stata disposta la sua traduzione, sebbene non risulti agli atti la sua rinuncia a presenziare.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto risulta che il decreto di citazione per l’udienza camerale 23.4.2010 è stato notificato il 4.3.2010, nella casa di reclusione Mammone – Lode, in cui il ricorrente era detenuto. In vista dell’udienza camerale dinanzi alla corte di appello di Perugia, H.M. non ha manifestato la volontà di presenziare, nè ha fatto la richiesta di cui all’ultimo periodo dell’art. 127 c.p.p., comma 3.

Pertanto nessuna violazione del diritto di difesa è riscontrabile negli atti del procedimento.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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