Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 22-06-2011, n. 25179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Genova ha presentato ricorso avverso la sentenza 13.7.2010 con la quale il giudice di pace di Bordighera ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.M., per il reato di ingiuria in danno di F.C., per estinzione a seguito di remissione di querela.

Il ricorrente rileva che il giudice ha pronunciato la sentenza in base all’erroneo presupposto dell’accettazione della remissione, da parte dell’imputata, interpretando in tal senso la sua contumacia.

Tale comportamento assumerebbe il significato dell’assenza di fatti incompatibili con la volontà di accettare, con integrazione conseguente della fattispecie estintiva del reato procedibile a querela (sez. 5^, n. 1754 del 9.12.08).

Il ricorrente richiama il contrasto giurisprudenziale sul punto e riconosce autorità persuasiva di precedente, per la sua organica e coerente ricostruzione del dato normativo, alla sentenza sez. 2^ n. 3503 dell’8.7.09, secondo cui un comportamento processuale dell’imputato, rientrante nella sua facoltà di non presenziare allo svolgimento del processo, assume una valenza neutra. Questa conclusione è avvalorata dalla constatazione che nel processo dinanzi al giudice di pace è espressamente disciplinato un unico caso di remissione tacita, ove il querelato non si presenti ( D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21 e art. 28, comma 3), ma non è previsto alcun altro comportamento processuale concludente, nè da parte del querelante, nè da parte del querelato. Si aggiunga poi che la presenza dell’imputato contumace non è coercibile, con evidente difficoltà di conoscere la sua reale volontà quando sia legata a un comportamento processuale.

In tal senso è la sentenza sez. 5^, n. 19568 del 31.10.10, che ha espressamente sostenuto che la mancata comparizione del querelato all’udienza, dopo essere stato avvertito dell’intervenuta remissione, non può essere interpretato come un’ipotesi di rifiuto tacito, perchè non si tratta di un fatto incompatibile con la volontà di accettare la remissione.

Il ricorso non merita accoglimento, per il successivo sviluppo della presente vicenda processuale. Va rilevato che, a seguito dall’acquisizione del processo verbale, datato 12.3.2011, di accettazione della remissione di querela, da parte di A.M., deve ritenersi sopravvenuta la mancanza di interesse all’impugnazione, da parte del ricorrente. Ne consegue, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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