Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-06-2011, n. 3875 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in epigrafe indicato L. R. chiedeva l’annullamento o la riforma della sentenza con la quale era stato respinto (per acquiescenza alla deliberazione della G.m. del Comune di Novoli n. 25/1986) il ricorso dalla stessa proposto al T.a.r. di Lecce per l’annullamento dei provvedimenti con i quali era stata inserita nella pianta organica del Comune suddetto con il profilo professionale di "istruttore amministrativo", VI qualifica funzionale (limitatamente alla parte in cui era stata inquadrata in part time, a 2/3 dell’orario normale, anziché a tempo pieno), nonché degli atti presupposti.

A sostegno del gravame venivano dedotti i seguenti motivi:

1.- non sarebbe condivisibile la tesi contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui, pur risultando che la preesistente pianta organica non contemplava posti ad orario ridotto, tuttavia l’interessata avrebbe fatto acquiescenza alla deliberazione con cui era stata immessa in ruolo a tempo parziale, ma dando atto che tanto non avrebbe comportato alcun aumento di spesa rispetto alla situazione preesistente, il che avrebbe implicitamente modificato la p.o. del 1980, contemplante il posto in questione ad orario pieno.

Comunque, si tratterebbe di un profilo attinente esclusivamente al piano economico e non all’inquadramento giuridico, avvenuto su posto a tempo pieno, ed inoltre detta deliberazione sarebbe stata comunque illegittima, perché adottata da organo incompetente, in violazione delle norme procedimentali in materia di modificazione delle p.o. e senza idonea motivazione.

Il T.a.r. non avrebbe, inoltre, considerato che, all’epoca in cui l’attuale appellante era stata immessa in ruolo, era ancora in vigore il regime normativo di cui all’art. 36, d.P.R. n. 347/1983, secondo cui per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite da dagli enti locali, l’attività oraria settimanale non avrebbe dovuto superare le 24 ore nella scuola elementare, così dovendo ritenersi che essa era stata inquadrata in qualità di insegnante elementare a tempo pieno, rispettando detto orario di attività didattica.

Nessuna acquiescenza (anzi, con affidamento suscitato nella R. sulla natura dell’avvenuto inquadramento) sarebbe stata, quindi, prestata alla deliberazione n. 25/1986, atteso che l’orario di 24 ore settimanali non avrebbe potuto, comunque, considerarsi ridotto rispetto a quello di 36 ore settimanali, previsto dall’art. 6, d.P.R. n. 347/1983, per i dipendenti amministrativi e non per gli insegnanti, considerato che solo successivamente, con l’art. 50, d.P.R. n. 268/1987, era stato previsto che essi dovessero integrare il servizio di 24 ore settimanali con ulteriori 20 ore mensili (a nulla valendo che, successivamente all’entrata in vigore di detto d.P.R. n. 268/1987, l’amministrazione non abbia preteso la piena realizzazione del previsto impegno lavorativo).

2.- La trasformazione del rapporto de quo a part time sarebbe stata arbitrariamente disposta, indipendentemente dalla volontà dell’appellante ed in violazione dell’art. 15, c.c.n.l. enti locali, secondo il quale i contingenti di personale da destinare al tempo parziale non potrebbero superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica professionale e sulla base di domanda della parte interessata (non presentata nella specie).

Nella p.o. all’epoca vigente le unità collocate nella VI qualifica erano 25, onde le unità da destinare al tempo parziale avrebbero potuto essere al massimo 6 e non 16; da cui il vizio derivato circa l’inquadramento dell’appellante, anche perché gli unici posti destinati a tempo parziale erano stati quelli del VI livello economicofunzionale, pur escludendone la normativa in materia l’applicazione a categorie come quella.

Con atto depositato il 21.9.1999 si costituiva in giudizio il Comune di Novoli, che deduceva l’infondatezza dell’appello (in particolare, evidenziando che, con la deliberazione n. 25/1986, la R. sarebbe stata inquadrata in esecuzione vincolata del d.P.R. n. 347/1983, senza necessità di controllo da parte della Commissione per la finanza locale; che il riconoscimento di un rapporto a tempo pieno avrebbe comportato danni per le finanze comunali; che non sarebbe stata analizzata l’intera disposizione di cui all’art. 36, d.P.R. n. 347/1983, e che non sarebbe stato violato l’art. 15, cit. c.c.n.l.), concludendo per la sua reiezione.

Con memoria depositata l’11.2.2011 la parte appellante, premesso che il Comune in questione, con deliberazione C.c. n. 44 del 30.11.2005 aveva completato, gradualmente e con efficacia limitata ai soli anni successivi, l’orario di servizio della instante, contestava le avverse deduzioni e ribadiva le sue tesi e richieste.

Con note depositate il 15.3.2011 l’amministrazione appellata replicava alla R..

Alla pubblica udienza del 15.3.2011 il ricorso in appello veniva trattenuto in decisione, in assenza dei legali delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con l’appello in esame L. R. aveva chiesto la riforma della sentenza, in epigrafe specificata, con la quale era stato respinto il ricorso dalla stessa proposto per ottenere l’annullamento della nota del Sindaco di Novoli n. 3925 dell’8.4.1998.

2.- Innanzi tutto, la Sezione deve disporre lo stralcio dagli atti del giudizio delle note depositate il 15.3.2011 dal Comune di Novoli oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., non sussistendo l’estrema difficoltà per la produzione entro i termini ivi previsti, in presenza della quale, in base all’art. 54, comma 1, c.p.a., può eccezionalmente essere autorizzato il deposito in giudizio di memorie tardive.

3.- Con il primo motivo di appello è stato, innanzi tutto, dedotto che non sarebbe condivisibile la tesi, sostenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui, pur risultando che la preesistente pianta organica (approvata con delib. C.c. di Novoli n. 144/1980), non contemplava posti ad orario ridotto, tuttavia l’interessata avrebbe fatto acquiescenza alla deliberazione G.m. n. 25/1986, con la quale era stata immessa in ruolo a tempo parziale, ma dando atto che tanto non avrebbe comportato alcun aumento di spesa rispetto alla situazione preesistente; ciò avrebbe, sia pure irritualmente, implicitamente modificato la p.o. del 1980, contemplante il posto in questione ad orario pieno.

Non avrebbe considerato il T.a.r. che l’esclusione dell’aumento di spesa poteva essere intesa anche nel senso che non vi sarebbe stato un aumento di spesa rispetto al piano inoltrato alla Commissione centrale per la finanza locale, dimensionato in rapporto ai posti di ruolo previsti in p.o. con la copertura finanziaria necessaria alle relative assunzioni ed ai rispettivi inquadramenti.

Comunque, anche se la deliberazione n. 25/1986 avesse potuto essere intesa nel senso che alla R. non veniva riconosciuta una retribuzione ulteriore rispetto a quella relativa alle 24 ore effettuate fuori ruolo, si sarebbe trattato di un profilo attinente esclusivamente al piano economico e non all’inquadramento giuridico, pacificamente avvenuto su posto a tempo pieno.

Accedendo alla tesi sostenuta in sentenza, la deliberazione G.m. n. 25/1986 sarebbe comunque stata illegittima, perché adottata da organo incompetente a modificare la p.o., in violazione delle norme procedimentali vigenti in materia di modificazione della stessa e senza idonea motivazione sul pubblico interesse, sicché avrebbe dovuto essere comunque preferita l’interpretazione salvaguardante la legittimità dell’atto.

3.1.- Considera la Sezione che la sentenza impugnata sia sostanzialmente basata sul non condivisibile assunto che la deliberazione G.m. n. 25/1986 (con cui l’appellante era stata immessa in ruolo a tempo parziale), nel dare atto che tanto non avrebbe comportato alcun aumento di spesa rispetto alla situazione preesistente, avrebbe, anche se irritualmente, implicitamente modificato la p.o. del 1980, in cui il posto in questione era previsto ad orario pieno.

La tesi non appare condivisibile perché la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela della p.a., implicante la necessità di esplicitare le ragioni giustificanti la nuova determinazione amministrativa, così che essa non può assumere la forma implicita, pena la violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990, prescrivente l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi (cfr. C.S., sez. IV, dec. 22 settembre 2003 n. 5398), a meno che le ragioni della stessa non siano chiaramente intuibili sulla base del contenuto del provvedimento impugnato.

Nella specie, la mera affermazione che il nuovo inquadramento non avrebbe comportato aumento di spesa appare inidonea a dimostrare chiaramente che il Comune di Novoli abbia effettivamente inteso disporre la variazione della preesistente p.o., contemplante il posto in questione ad orario pieno, con trasformazione dello stesso a tempo parziale.

L’affermazione non è, invero, univocamente ed esclusivamente interpretabile nel senso fatto proprio dal giudice di prime cure, ma anche nel senso che l’amministrazione non abbia inteso revocare la precedente determinazione con cui era stata fissata la p.o. – ed avrebbe, comunque, dovuto farlo esplicitamente e con idonee giustificazioni: cfr. C.S., sez. VI, dec. 24 gennaio 2011 n. 465 – ma semplicemente affermare che, a seguito dell’inquadramento in ruolo della dipendente R., alla stessa non sarebbe stata pagata la prestazione di lavoro eccedente le 24 ore settimanali, senza trasformazione del posto a tempo parziale.

Ulteriore interpretazione possibile dell’affermazione di cui trattasi potrebbe essere quella prospettata dall’appellante, cioè che l’esclusione dell’aumento di spesa fosse relativa al piano inoltrato alla Commissione centrale per la finanza locale, dimensionato in relazione ai posti di ruolo previsti in p.o., con la copertura finanziaria necessaria alle relative assunzioni ed ai rispettivi inquadramenti (tenuto conto che la Commissione aveva approvato il piano di riorganizzazione degli uffici comunali – adottato con deliberazione C.C. n. 144/1980 – con determinazione n. 15141 del 1982, portando il numero dell’organico da 41 a 51 posti).

Né può ritenersi che, come dedotto dalla difesa del Comune appellato, fosse stata posta in essere, con la citata deliberazione G.m. n. 25/1986, una modificazione derivata dalla diretta applicazione vincolata di un nuovo c.c.n.l., senza aumento di spesa e senza necessità di assoggettare la deliberazione al controllo della Commissione centrale per la finanza locale; ciò sia perché a tanto nel provvedimento non è fatto cenno e sia perché, essendo la modifica della p.o., all’epoca, di competenza del Consiglio comunale, non avrebbe potuto la Giunta municipale effettuare la variazione di essa (essendo a tanto non competente) senza chiedere alla parte interessata se accettava la trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale.

A diverse conclusioni non può portare la circostanza, evidenziata in giudizio dalla difesa del Comune, che con la variazione da tempo determinato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro in questione avrebbe comportato una responsabilità degli amministratori comunali, sia perché la tesi non è stata posta a supporto del provvedimento de quo, sia perché è indubbio che, comunque, l’adozione della deliberazione G.m. di Novoli n. 25/1986 non avrebbe comportato aumento di spesa e sia perché detta circostanza riguardava aspetti di responsabilità contabile estranei all’interpretazione di detto provvedimento.

L’appello dev’essere quindi accolto e, in riforma della impugnata sentenza, deve condivedersi, per le considerazioni in precedenza svolte, il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale era stato dedotto che arbitrariamente, con i provvedimenti impugnati, la posizione giuridica della R. era stata peggiorata, trasformando il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in difetto di consenso da parte dell’interessata.

Devono conseguentemente essere annullati i provvedimenti impugnati, limitatamente alla parte in cui il posto in esame era stato contemplato come a tempo parziale.

Deve darsi comunque atto che, come dedotto dall’attuale appellante con atto depositato l’11.2.2011, il Comune di Novoli, con deliberazione C.c. n. 44 del 2005, ha completato, con efficacia limitata ai soli anni successivi, l’orario di servizio della R., sicché, successivamente a detta data, la parte non conserva interesse alla definizione del giudizio.

4.- In conclusione, l’appello dev’essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, vanno annullati i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Restano conseguentemente assorbite le ulteriori censure formulate con l’atto di appello.

5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità, la novità del caso e le alterne vicende processuali che hanno comportato l’accoglimento dell’appello, dopo la reiezione del ricorso in primo grado, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II comma, c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI comma, legge n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello r.g.n. 6333/1999 e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario proposto dinanzi al T.a.r. di Lecce ed annulla i provvedimenti con esso impugnati, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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