Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 22-06-2011, n. 25105

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7 maggio 2010 la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata dal difensore di S.P., intesa a ottenere la sospensione della riscossione della cartella esattoriale, emessa da Equitalia ETR s.p.a. in relazione al pagamento della somma di Euro 1.809.604,48 quale recupero di spese processuali, e la declaratoria di nullità della stessa cartella per inefficacia del ruolo, previa opposizione al decreto di confisca del 6 luglio 2009 emesso dalla stessa Corte.

La Corte, in particolare, riteneva che l’inammissibilità dell’istanza, che sembrava sollevare questione sulla esecutività del titolo e sulla sussistenza del debito, conseguisse al rilievo della palese insussistenza delle condizioni di legge, non essendo il richiesto pagamento di spese processuali riferibile al titolo indicato, rappresentato dal decreto di confisca emesso de plano, e quindi senza spese, e non definitivo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.P., che ne chiede l’annullamento, deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per erroneo apprezzamento e conseguente erronea applicazione della legge penale, riguardo alla sussistenza delle condizioni di legge della domanda, in relazione all’art. 670 c.p.p., e per vizio motivazionale e interpretativo.

Il ricorrente, premettendo di essere stato destinatario della notifica della cartella di pagamento per l’importo di Euro 1.809.486,30, derivante dal ruolo, reso esecutivo il 29.8.09 dal funzionario responsabile dell’ufficio campione della Corte d’appello di Catanzaro, riguardo alla sentenza di condanna della stessa Corte del 6 dicembre 2007, definitiva il 3 marzo 2009, deduce di avere proposto incidente di esecuzione, riportato integralmente nel ricorso, per eccepire la nullità della cartella esattoriale per omessa comunicazione dei decreti di liquidazione delle spese, per mancata individualizzazione delle spese esigibili attraverso i ruoli e per l’incidenza della concessa sospensione condizionale della pena sul debito di rimborso delle spese processuali, qualificabile come sanzione economica accessoria alla pena.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Catanzaro, che ha individuato nelle censure svolte questioni pertinenti alla esecutività del titolo, il cui ruolo e gli atti presupposti non sono mai stati notificati a esso ricorrente, doveva fissare, attesa la sua competenza quale giudice dell’esecuzione, l’udienza di comparizione per l’istruzione e la trattazione dell’incidente di esecuzione.

Nè la Corte poteva mettere la richiesta di pagamento riguardante le spese processuali in relazione con il provvedimento di confisca, che, autonomamente contestato, non aveva dato causa alle spese poste a ruolo nella cartella esattoriale, avendo invece avuto origine, come questa, dal passaggio in giudicato della sentenza del procedimento presupposto, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 644 c.p., ed essendo stato solo richiamato a fondamento della richiesta di sospensione immediata della cartella esattoriale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nella parte in cui si censura per vizio di motivazione l’ordinanza impugnata.

2. La motivazione dell’ordinanza risulta, in effetti, del tutto apparente in ordine alla verifica delle ragioni poste a fondamento dell’istanza presentata nell’interesse di S.P..

Emerge dal testo dell’ordinanza che non solo non è chiarito se il ricorrente abbia fatto questione sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo, che sola potrebbe giustificare il ricorso alla procedura di incidente di esecuzione, regolato dal codice di procedura penale, per giurisprudenza costante di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 45773 del 02/12/2008, dep. 11/12/2008, Stara, Rv.

242573; Sez. 1 n. 19547 del 02/04/2004, dep. 27/04/2004, confi, comp. in proc. Lunardon, Rv. 227983; Sez. 6, n. 3827 del 07/10/1997, dep. 02/12/1997, Pagliara, Rv. 209484; Sez. 4, n. 2751 del 13/11/1996, dep. 13/12/1996, Pagliarani, Rv. 206323; Sez. 1 n. 1108 del 05/03/1991, dep. 19/04/1991, Manti, Rv. 186931), ma non è neppure precisato a quali spese processuali sia riferita la cartella esattoriale emessa dalla società Equitalia.

Nè la Corte, nell’ammettere che l’istanza "pare" sollevare questione sulla esecutività del titolo e nel riconoscere che la richiesta di pagamento delle spese processuali non è riferibile al titolo, rappresentato dal provvedimento di confisca emesso de plano e non definitivo, fa riferimento ad atti che siano stati all’origine delle mosse censure.

La declaratoria di inammissibilità dell’istanza per insussistenza delle condizioni di legge, fatta dal giudice dell’esecuzione, in mancanza della esatta ricostruzione della vicenda processuale e della individuazione e valutazione del petitum e del devolutum, è, pertanto, puramente assertiva.

3. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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