Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-06-2011, n. 3874 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto dalla G. s.p.a. e tende alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale quel giudice ha rigettato un ricorso dell’attuale appellante avverso il bando di gara dell’Ospedale Maggiore di Crema, per assoluta oscurità dello stesso, nonché avverso l’intervenuta aggiudicazione del contratto ad un raggruppamento temporaneo di imprese con a capo la Dialpoit s.r.l.

Il motivo che assiste l’appello dell’appello è il seguente:

Violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché degli artt. 14, comma 4, 53 e 93 dello stesso decreto legislativo, nonché degli arrt. 35 e seguenti del d.P.R. n. 554 del 1999; mancando nel bando la necessità della specificazione dell’offerta in ordine alle prestazioni dialitiche e ai lavori da eseguire, essendo prevista una remunerazione onnicomprensiva riferita esclusivamente alle prestazioni di dialisi, oltre al fatto di essere stata prevista una risoluzione anticipata del contratto, che avrebbe quindi non remunerato le prestazioni accessorie, determinando una aleatorietà non consentita, nonché per la incongruenza del fatto di aver posto a carico dei partecipanti la progettazione esecutiva, senza una previa, precisa progettazione definitiva.

L’Ospedale Maggiore di Crema e i controinteressati si costituiscono in giudizio e si oppongono all’appello, chiedendone la reiezione e contestando il motivo dell’appello medesimo, e rilevando che la stessa G. aveva partecipato e addirittura vinto gare formulate con le medesime disposizioni, mentre il raggruppamento facente capo a D. ha potuto presentare, proprio sulla base delle censurate disposizioni, una offerta, comprensiva delle attività accessorie, completa ed esauriente.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 1° febbraio 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La questione sottoposta all’esame del Collegio da parte della società appellante riguarda la pretesa indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto, in quanto (e ciò ha formato oggetto di censura in primo grado e in questa sede di appello) l’Amministrazione appaltante ha individuato il prezzo corrispettivo della prestazione nei trattamenti dialitici extracorporei e dialisi peritoneale per un importo di 7.900.650,00 euro per nove anni, comprendendo in esso però anche la fornitura di arredi e i lavori di ristrutturazione del reparto.

La lamentela dell’appellante consiste nel fatto che l’Amministrazione non ha predisposto un preciso progetto per le tre distinte prestazioni, lasciando nel vago e, perciò, nell’aleatorio, il rapporto contrattuale, in quanto non erano noti né le quantità di lavoro da effettuare, né la tipologia e la quantità di arredi da fornire, così che l’appellante si è trovata nelle condizioni di non poter predisporre una offerta seria e meditata per la gara.

Ma la questione, così come specificata in precedenza, non è fondata.

Si è in presenza nella specie di un cosiddetto appalto "misto", le cui prestazioni individuano attività di servizi, attività di lavori e anche fornitura di beni: contratti della specie sono pacificamente previsti nel nostro ordinamento. Del resto, essendo il trattamento dialitico quello che individuava la prestazione principale, come finalità e come costo, correttamente l’Amministrazione ha riferito il corrispettivo a tale attività.

Ha, altresì, individuato tale corrispettivo come onnicomprensivo di tutte le altre attività accessorie, fornendo all’uopo alcune istruzioni per i lavori da compiere (computo metrico estimativo) e degli arredi da inserire (lasciando per essi un più ampio margine di libertà agli aspiranti contraenti in sede di presentazione del progetto).

Ora, a prescindere dal fatto che la stessa società appellante ha partecipato ad altri appalti predisposti con le stesse modalità, non sollevando mai eccezioni e risultando in un caso anche aggiudicataria e che altre imprese, tra cui l’aggiudicataria, non hanno avuto problemi nel formulare un’offerta, non può non rilevarsi che l’oggetto della gara, predisposto dall’amministrazione, appariva abbastanza concreto (specialmente per quelle imprese dedite professionalmente ad attività del genere): le attività cosiddette accessorie assumevano nell’economia del contratto un valore secondario, rispetto alla prestazione principale, per cui la individuazione di un corrispettivo di carattere onnicomprensivo non può considerarsi illogico.

Peraltro, proprio perché era lasciata ampia libertà alle imprese di formulare un’offerta in ordine anche alle attività accessorie, è evidente che in tale offerta l’appellante avrebbe ben potuto formulare un progetto che le consentisse (con il corrispettivo previsto) di poter assolvere in un certo modo tutte le obbligazioni del contratto, secondo quelle che riteneva essere le proprie aspettative.

Né, peraltro, può assumere rilievo nella fattispecie, il fatto che l’amministrazione potesse anticipatamente recedere dal contratto, determinando in tal modo una sostanziale impossibilità di recuperare nel tempo gli investimenti sostenuti, in quanto la facoltà di recesso non era "ad libitum", ma per il caso di un sostanziale inadempimento da parte del contraente privato tale da non consentire il proseguimento del rapporto contrattuale.

In conclusione, non si individuano ragioni per le quali l’appellante non avrebbe potuto formulare un’offerta seria e ponderata per la gara indetta.

L’appello va, perciò, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00), da suddividersi in parti uguali (2.000,00 cadauno) a favore dei soggetti costituiti, e cioè, rispettivamente dell’Azienda ospedaliera., della D. e della B..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello.

Spese a carico del soggetto soccombente, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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