Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 22-06-2011, n. 25104 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza depositata il 23 luglio 2010 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, – ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a N.O.A. con la sentenza del 14 dicembre 2005 dello stesso Tribunale, irrevocabile il 28 gennaio 2008, rilevando che tale sospensione non poteva essere concessa per averne N. già beneficiato con le sentenze dello stesso Tribunale del 5 febbraio 2001, irrevocabile il 10 maggio 2002, e del 16 novembre 1989, irrevocabile il 16 dicembre 1989;

– ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa al predetto con la sentenza del 5 febbraio 2001, irrevocabile il 10 maggio 2002, rilevando che tale beneficio non poteva essere revocato, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 168 c.p., comma 2, atteso che la pena di cui alla seconda condanna, pari a otto mesi di reclusione ed Euro ottocento di multa, cumulata con la precedente pena sospesa, pari a due mesi di reclusione e L. centomila di multa, non superava i limiti di cui all’art. 163 c.p., e il potere di revoca facoltativa della sospensione condizionale era riservato al giudice della cognizione;

– ha applicato, con riferimento al provvedimento di applicazione di pene concorrenti del 4 marzo 2010, il beneficio dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006 nella misura di Euro 2.941,00 di multa, non ostandovi esclusioni oggettive nè soggettive, ed ha dichiarato estinta nella suddetta misura, salve le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, la residua pena principale di cui all’indicato provvedimento di cumulo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ne chiede l’annullamento nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di revoca del beneficio della sospensione della pena, concessa con sentenza del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2001, irrevocabile il 10 maggio 2002, denunciando errata applicazione dell’art. 168 c.p., in relazione all’art. 164 c.p., e vizio di motivazione, sul rilievo che:

– non è pertinente al caso in esame il riferimento fatto dal Tribunale all’art. 168 c.p., comma 2, neppure invocato da esso ricorrente;

– ricorre, invece, l’ipotesi di revoca di cui all’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, tenuto conto delle sentenze di condanna successive a quella in esame;

– ricorre, in ogni caso, l’ipotesi di revoca di cui all’art. 168 c.p., u.c. per avere N. beneficiato impropriamente della sospensione condizionale della pena con la sentenza del 5 febbraio 2001, in violazione dell’art. 164 c.p., u.c., avendo commesso ulteriori reati dopo la concessione della prima sospensione condizionale con sentenza del 16 novembre 1989, poi revocata, e avendo riportato diverse condanne a pene detentive non sospese, prima di commettere ulteriore reato per il quale ha riportato condanna con sentenza del 5 febbraio 2001;

– è omessa l’indicazione dei motivi per i quali non è stata applicata tale ipotesi di revoca.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla parte impugnata, e per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 5 febbraio 2001, con restituzione degli atti al P.M. per l’ulteriore corso di sua competenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a N. con la sentenza del 5 febbraio 2001, irrevocabile il 10 maggio 2002, è stata rigettata dal Giudice dell’esecuzione, che ha ravvisato la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 168 c.p., comma 2, e quindi della revoca facoltativa del beneficio riservata al giudice della cognizione, poichè la pena riportata dal condannato con detta sentenza, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p..

3. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la revoca del beneficio trova sicuro fondamento normativo nella previsione dell’art. 168 c.p., comma 3, aggiunto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, e vigente alla data del passaggio in giudicato della sentenza suddetta.

3.1. Detta norma prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative.

Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 164 c.p., u.c., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorchè non sospesa, perchè la sua presenza dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura (Sez. U, n. 2552 del 10/01/1976, dep. 26/02/1976, Fiumano, Rv. 132539; Sez. 5, n. 12390 del 23/06/1978, dep. 16/10/1978, Spigno, Rv. 140197; Sez. 2, n. 2235 del 07/10/1980, dep. 14/03/1981, Carletti, Rv. 148060; Sez. 2, n. 10941 del 17/05/1983, dep. 17/12/1983, Taras, Rv. 161786; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, dep. 02/04/1998, P.M. in proc. Profilio, Rv.

210219).

3.2. Nel caso di specie, N.O.A., prima di essere condannato con la sentenza del 5 febbraio 2001 alla pena di otto mesi di reclusione e di Euro ottocento di multa, condizionalmente sospesa, ha riportato condanna, con sentenza del 16 novembre 1989 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 16 dicembre 1989, a pena per la quale ha beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata con ordinanza del 13 novembre 1996, e ulteriori condanne a pene detentive e pecuniarie, non sospese, con sentenza della Corte d’appello di Roma del 11 aprile 1980 (irrevocabile il 6 aprile 1991), del Tribunale di Roma del 5 dicembre 1991 (irrevocabile il 2 febbraio 1993), del Tribunale di Latina del 16 marzo 1994 (irrevocabile il 5 giugno 1994) e della Pretura di Latina del 29 maggio 1998 (irrevocabile il 1 aprile 1999).

Al predetto non poteva, pertanto, essere legittimamente concessa la sospensione condizionale della pena con la sentenza del 5 febbraio 2001. 4. L’ordinanza impugnata, che non ha revocato, a norma dell’art. 168 c.p., comma 3, la sospensione condizionale della pena concessa al condannato nonostante le cause ostative previste dall’art. 164 c.p., comma 4, deve essere pertanto annullata.

Tale annullamento va fatto senza rinvio potendo provvedere direttamente questa Corte, a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. l), alla revoca della sospensione condizionale della pena, trattandosi di revoca di diritto che non richiede una valutazione discrezionale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto relativo alla revoca del beneficio applicato con sentenza del 5.2.2001 del Tribunale di Roma, revoca che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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