Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-06-2011, n. 3873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello oggi all’esame del Collegio è proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, che ha respinto un ricorso presentato in quella sede dall’attuale appellante avverso un provvedimento della Provincia di Verona che ha dichiarato la decadenza dalla classifica di due strutture ricettive nel Comune di Bardolino.

L’appellante rileva che le proprie strutture erano classificate nella categoria terza, ma, a seguito di sopralluogo, ai fini del rinnovo della classificazione, in mancanza del cosiddetto "bidet", veniva privata della classificazione.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione ed errata applicazione dell’art. 26 della legge regionale Veneto n. 33 del 2002 e dell’art. 8 del d.m. dei lavori pubblici n. 236 del 1989; non potendosi applicare la suddetta legge regionale alle strutture preesistenti e non prevedendosi l’alternatività con altre strutture igieniche, oltre alla violazione del decreto ministeriale citato in rubrica sul superamento delle barriere architettoniche;

Violazione del principio dell’affidamento e insufficienza e illogicità della motivazione;

Violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile; per non essersi pronunciata la sentenza appellata sul fatto che la Provincia aveva provveduto ben oltre i quaranta giorni a sua disposizione;

Incostituzionalità dell’art. 26 della legge regionale n. 33 del 2002 per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; trattandosi di norma inutilmente vessatoria, che limita l’esercizio dell’impresa, deprezza gli immobili ed è discriminatoria rispetto agli alberghi.

L’amministrazione provinciale si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 1° febbraio 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Infatti, i motivi che assistono il gravame appellatorio sono tutti privi di fondamento.

Prima, però, di esaminare i singoli motivi dell’appello, il Collegio non può fare a meno di rilevare che la classificazione delle strutture recettizie è graduata secondo precisi schemi normativi, discendenti sia dalla legge regionale n. 33 del 2002 che dal decreto ministeriale (del Ministro dei lavori pubblici) del 5 luglio 1995, che prevedono la classificazione delle stesse a seconda degli elementi che le compongono, per cui la presenza del cosiddetto "bidet" (che sia necessario o sostituibile con altri accessori igienici non rileva in questa sede) è accessorio indispensabile per la classificazione medesima.

Per quanto concerne il primo motivo, che rivendica una sorta di diritto alla consistenza precedente per le strutture già classificate nel passato, la sua infondatezza deriva dal fatto che la normativa sopravvenuta ha inteso non solo regolamentare il futuro, ma anche individuare meccanismi per mettere a norma strutture che non lo erano, mentre nessun senso ha la richiamata normativa sul superamento delle barriere architettoniche, trattandosi di elemento diverso, che pure deve essere adeguato dalla struttura recettizia, a prescindere dall’esistenza o meno del "bidet".

Il secondo motivo è parimenti infondato, sia perché la motivazione vi è, con specifico riferimento alle norme da rispettare, sia regionali che nazionali, e perché la tutela dell’affidamento non può essere all’infinito, occorrendo comunque che i soggetti pongano in essere gli accorgimenti necessari per rispettare le regole, mentre l’affidamento, in casi del genere, può valere al massimo come necessità di disporre di uno spazio temporale adeguato per uniformarsi alla regole esistenti, spazio temporale che è stato abbondantemente a disposizione dell’appellante.

Il terzo motivo, relativo al mancato rispetto del termine da parte della Provincia nell’emanazione del provvedimento impugnato, è anch’esso infondato.

Ed invero, al di là del fatto che il termine medesimo è configurato nella normativa regionale senza caratteri di perentorietà, non essendo prevista all’uopo alcuna decadenza, vi è la considerazione che, nel caso di specie, il termine medesimo non poteva essere computato dal momento della presentazione della domanda di proroga della classificazione, ma da quando erano pervenuti alla Provincia i verbali in ordine alla ispezione disposta in sede istruttoria, con la conseguenza che il termine risulta rispettato.

Per quel che concerne, infine, l’ultimo motivo dell’appello, sulla pretesa incostituzionalità della norma regionale, va rilevato che esso non raggiunge quel limite della non manifesta infondatezza che consente la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in quanto rientra sicuramente nella discrezionalità del legislatore di stabilire regole, anche diversificate, fra strutture alberghiere e strutture recettizie diverse dagli alberghi, al fine di assicurare il "comfort" che si ritiene necessario per le une e le altre.

L’appello va, così, rigettato, anche se sussistono ragioni complessive per disporre la integrale compensazione delle spese fra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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