Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 22-06-2011, n. 24998

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.R.V. propone ricorso avverso il decreto ex art. 410 c.p.p., comma 2, del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti, in data 29.01.2010, con il quale, ritenuta inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da D.R. parte offesa, nonchè infondata la notizia di reato, veniva disposta l’archiviazione del procedimento penale nr. 3137/08 RGNR. Deduce il vizio di motivazione del provvedimento del GIP perchè motivato con semplice rinvio alla richiesta del P.M. ed omettendo di dare conto e motivare in ordine ad una parte del fatto denunciato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’art. 409 c.p.p., comma 6 prevede che il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione è ammissibile solo per le tassative nullità previste dall’art. 127 c.p.p., comma 5 e nel caso in esame non si lamentano vizi dell’udienza camerale, all’esito della quale è stata pronunciata l’ordinanza impugnata.

I motivi di ricorso, infatti, sono tutti incentrati sulla motivazione del provvedimento e sulle vantazioni in punto di merito che ha tratto il GIP, materia che sfugge al sindacato di legittimità.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrere al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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