Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 22-06-2011, n. 24997

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La difesa di D.S. ricorre contro l’ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Verona, del 04.06.2010, che ha archiviato la denuncia sporta dalla D. de plano, accogliendo l’istanza in tal senso formulata dal P.M..

Il 14.11.2011, tuttavia, è pervenuta nella cancelleria di questa Corte la rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore della ricorrente; rinuncia che rende inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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