Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 22-06-2011, n. 24996

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La difesa di F.A. ricorre contro l’ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Macerata,del 25.02.2010, che ha archiviato la denuncia sporta dalla F., de plano, senza inviare alla stessa, che ne aveva fatto espressa richiesta, l’avviso ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2. Deduce l’erronea applicazione della legge penale per il mancato avviso che, diversamente da quanto affermato in ordinanza va notificato anche alla persona danneggiata dal reato contro la P.A., se vi è una lesione anche della sfera giuridica del denunciante.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già deciso che la persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d’archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. (n. 6229 del 2009 Rv. 242532) Ad ogni buon conto,nei reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, persona offesa è sempre il soggetto pubblico, sia esso lo Stato, l’Unione Europea, ovvero un ente pubblico, trattandosi di reati posti a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

Ne consegue che il privato denunciante, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. (N. 20847 del 2010 Rv.

247390) Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di cinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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