Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-06-2011, n. 3870 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dalla Provincia autonoma di Trento e si dirige contro la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto un ricorso dell’attuale appellato in ordine alla restituzione di parte di un contributo erogato.

Questi i motivi dell’appello:

Irricevibilità del ricorso di primo grado; in quanto, nella parte di esso che impugna il provvedimento n. 133 del 25 gennaio 1996, il quale stabiliva l’obbligo della restituzione dell’intero contributo, non è stato tempestivamente proposto ricorso;

Inammissibilità del ricorso di primo grado avverso le successive deliberazioni; poiché le stesse riguardavano solo le modalità temporali della restituzione, già peraltro stabilita nel provvedimento di cui al primo motivo, né relativamente a tale deliberazione sono svolti motivi;

Sopravvenuta acquiescenza; avendo lo stesso accettato di procedere alla restituzione integrale del contributo;

Infondatezza del quarto motivo di ricorso di primo grado; essendo tardiva l’istanza presentata dall’appellato per la revoca della restituzione del contributo;

Legittimità delle norme regolamentari relative alla fattispecie anche con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 3 della Costituzione.

L’appellato si costituisce in giudizio e resiste al ricorso, rilevando la presenza di domande nuove, il difetto di legittimazione dell’appellante e comunque l’infondatezza dell’appello.

Dichiarata l’interruzione del processo e riassunto il medesimo dalla Provincia Autonoma di Trento, questa presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 1° febbraio 2011.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Va, infatti, rilevato che il ricorso di primo grado non è diretto contro il provvedimento della Giunta comprensoriale n. 133 del 25 gennaio 1996, con il quale l’Amministrazione, preso atto dell’intervento di ristrutturazione sull’appartamento, ha deliberato di concedere al sig. B. A., figlio di B. Dario (originario richiedente del beneficio) la seconda rata del beneficio economico per la ristrutturazione dell’appartamento pervenutogli in eredità, determinando nello stesso atto l’obbligo a carico del medesimo sig. B., della restituzione dell’intero contributo con dieci rate semestrali, il cui solo importo e le modalità di restituzione erano state rinviate ad un successivo provvedimento.

Ed invero il sig. B. ha usufruito di quanto stabilito dall’art. 26, comma 6, del regolamento n. 16 del 1990, che stabiliva espressamente, per il caso di decesso dell’originario beneficiario, che i soggetti subentranti che non fossero, alla data del decesso, in possesso dei requisiti previsti per l’edilizia abitativa agevolata potevano introitare il residuo contributo concesso al richiedenteanziano deceduto ed erano tenuti alla restituzione dell’intero contributo, senza nessun altro onere aggiuntivo, in 10 rate semestrali decorrenti dalla semestralità immediatamente successiva all’ultima erogazione del contributo.

Ora, come si è detto in precedenza, l’originario ricorrente dinanzi al giudice di primo grado ha impugnato un atto successivo al suddetto provvedimento (delibera n. 271 del 6 febbraio 1997 della Giunta del Comprensorio della Valle dell’Adige), senza impugnare neanche come atto presupposto il provvedimento prima richiamato.

Ed invero, a nulla rileva il fatto che venga richiamata anche la delibera del 25 gennaio 1996 nell’epigrafe del ricorso di primo grado, in quanto nei confronti della stessa, oltre il mero richiamo sopra indicato, non è svolta alcuna censura che faccia individuare una impugnazione mirata a porre nel nulla anche l’atto presupposto, sempre che (ma la questione non è rilevante nella specie), l’impugnazione stessa possa ritenersi tempestiva.

Il ricorso di primo grado doveva, perciò essere dichiarato inammissibile, per mancata impugnazione dell’atto presupposto e, conseguentemente, va accolto l’appello.

Le spese del doppio grado di giudizio, tuttavia, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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