Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 22-06-2011, n. 24995

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.D. propone ricorso avverso il decreto ex art. 410 c.p.p., comma 2, del G.I.P. presso il Tribunale di Trento, in data 27.04.2010, con il quale, ritenuta inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dallo Z., parte offesa, nonchè infondata la notizia di reato, veniva disposta l’archiviazione del procedimento penale nr. 703/10 GIP. Deduce, con un unico motivo, l’assoluta mancanza di motivazione non avendo il GIP motivato in ordine alle indagini difensive ed essendosi limitato a rinviare alla richiesta del P.M..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato L’art. 409 c.p.p., comma 6 prevede che il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione è ammissibile solo per le tassative nullità previste dall’art. 127 c.p.p., comma 5 e nel caso in esame non si lamentano vizi dell’udienza camerale, all’esito della quale è stata pronunciata l’ordinanza impugnata. I motivi di ricorso,infatti, riguardano pretesi vizi della motivazione del provvedimento impugnato e le valutazioni di merito fatte dal GIP, materia che sfugge al sindacato di legittimità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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