Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-06-2011, n. 3869 Carriera inquadramento Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe è diretto ad ottenere l’attuazione del giudicato formatosi sulla decisione 29 novembre 2002 n. 6578 di questa Sezione, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria – Sezione di Reggio Calabria 11 ottobre 1996 n. 869, e altresì l’ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 1067 del 2001 resa dallo stesso Tribunale.

La dott.ssa C. M. Z., laureata in psicologia, in forza di convenzione prestò servizio presso il Comune di Reggio Calabria dal settembre 1989 al 30 giugno 1991, e con delibera consiliare 15 marzo 1991 n. 21 venne assunta dal Comune a tempo indeterminato. Con nota 28 gennaio 1992 le venne attribuito l’VIII livello funzionale; con delibera 19 novembre 1996 n. 2946 il Comune le assegnava, però, solo la VII qualifica funzionale ex dpr n. 347 del 1983 e dpr n. 333 del 1990.

La dott.ssa Z. con un primo ricorso (n. 869 del 1993) chiese:

l’accertamento del proprio diritto alla retribuzione per il lavoro svolto alle dipendenze del Comune nella qualità di membro dell’equipe sociopsicopedagogica, dall’aprile 1992 alla data del ricorso (30 maggio 1993);

la condanna del Comune e della Regione Calabria al pagamento delle somme indicate in ricorso, sia per le retribuzioni maturate nel periodo dall’aprile 1992 alla data del ricorso, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, sia per la rivalutazione e gli interessi sulle retribuzioni afferenti i mesi dall’ottobre 1991 al marzo 1992, liquidate solo tardivamente dall’Ente datore di lavoro;

– l’accertamento del proprio diritto all’ottenimento di un inquadramento professionale con conseguente inserimento in ruolo.

Il Tribunale amministrativo adito, con sentenza n. 869 del 1996:

a) respinse l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Reggio Calabria (reputando intercorrente con tale Ente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 5 L.R. n. 57 del 1990);

– b) dichiarò inammissibile la domanda volta all’accertamento del diritto all’inquadramento in ruolo;

– c) dichiarò ammissibile, e accolse, la domanda di retribuzioni pregresse nei limiti della formulazione del ricorso introduttivo (periodo aprile 1992maggio 1993), giudicando invece inammissibile la stessa domanda per la parte, introdotta con memoria non notificata, relativa al periodo successivo al 30 maggio 1993.

La sentenza n. 869 del 1996 del T.A.R. venne impugnata sia dal Comune di Reggio Calabria che dalla dott.ssa Z..

Con la decisione 29 novembre 2002 n. 6578 (di cui viene chiesta ora l’ottemperanza) questa Sezione:

– ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di servizio dell’interessata direttamente con la Regione, anziché con il Comune;

– ha qualificato tale rapporto come non di ruolo a tempo indeterminato (ex art. 5 l.r. n. 57 del 1990);

– ha demandato alla Regione di provvedere all’inquadramento della dipendente nella posizione non di ruolo a tempo indeterminato, essendo di competenza della medesima Amministrazione individuare il livello d’inquadramento secondo la disciplina vigente;

ha stabilito, infine, che sulle differenze retributive eventualmente dovute avrebbero dovuto essere computati gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo i criteri posti dalla decisione dell’Adunanza Plenaria 15 giugno 1998 n. 3.

Tutto ciò posto, l’interessata con il proprio successivo atto di diffida ha richiesto:

di essere inquadrata nel ruolo della Regione all’VIII qualifica funzionale, con effetto retroattivo dal luglio 1991 e ricostruzione giuridica ed economica della carriera;

di vedersi liquidate le differenze retributive maturate e le indennità non corrisposte, oltre gli interessi e la rivalutazione.

La richiesta, in particolare, dell’attribuzione dell’VIII qualifica, in luogo della VII, avrebbe tratto ragione dall’essere intervenuta (dietro autonomo ricorso) la sentenza n. 1067 del 2001, passata in giudicato, con la quale il T.A.R. aveva annullato la delibera comunale n. 2946\1996 di retrocessione dell’interessata alla VII qualifica funzionale ex dpr n. 347 del 1983.

A tale atto di diffida seguiva la proposizione del presente ricorso in ottemperanza.

La Sezione, in merito, ha emesso una prima ordinanza istruttoria n. 4937\2008.

In tale occasione si è dato atto che la Regione, forte dei numerosi precedenti di questo Consiglio in materia, già con delibera 6 luglio 1998 n. 3459 aveva, nelle more, riconosciuto il diritto alla regolarizzazione della posizione assistenziale, previdenziale e retributiva degli operatori delle équipes sociopsicopedagogiche in dipendenza di un rapporto a tempo indeterminato, ed aveva attribuito alla sig.ra Z. la VII qualifica funzionale.

Nel frattempo, con decreto 12 febbraio 2007 n. 571 il dirigente regionale, richiamato il precedente decreto 30 aprile 2003 n. 5614, con il quale era stato preso atto della decisione n. 6578 del 2002, aveva provveduto alla liquidazione delle competenze spettanti in forza del giudicato formatosi in capo alla dott.ssa Z., assumendo a riferimento la stessa VII qualifica.

La Sezione riteneva, quindi, doversi accertare se con la delibera n. 3459\1998 ed i predetti decreti dirigenziali potesse dirsi ottemperato il giudicato, e tuttavia subito puntualizzava che la prima, a suo tempo non portata a conoscenza del giudice d’appello, appariva rispondente al dictum della decisione n. 6578\2002.

Venivano, infine, richiesti chiarimenti alla Regione sul punto se il trattamento nelle more così già attribuito all’interessata "coprisse" anche le erogazioni mensili che la prima sentenza aveva accertato essere mancate (periodo aprile 1992maggio 1993).

Con successive ordinanze interlocutorie nn. 3243\2009 e 8248\2010 veniva promosso il contraddittorio tra le parti sul merito dei chiarimenti forniti dalla Regione.

Alla pubblica udienza del 22\3\2011 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.

1 Il contraddittorio sviluppatosi tra le parti a seguito delle precedenti decisioni interlocutorie della Sezione ha fatto emergere che il perno della controversia verte sul corretto livello di inquadramento della ricorrente, che, mentre questa rinviene nell’VIII q.f., è stato identificato invece dalla Regione Calabria nella VII.

Da tale questione dipende anche il punto delle mensilità pregresse (dall’aprile 1992 al maggio 1993) di cui l’interessata lamenta ancora il mancato pagamento, spettanze le quali, secondo conteggi regionali rimasti incontestati (cfr. la produzione della Regione in data 2\12\2008), a seguito dell’inquadramento retroattivo nella qualifica inferiore sarebbero riassorbite nel complessivo conteggio in atti riflettente l’intero arco di durata del rapporto, il cui saldo finale risulta essere già stato corrisposto dalla Regione alla ricorrente.

La pretesa attorea è infondata.

2 Osserva la Sezione che tale pretesa non può trovare fondamento nel giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. n. 1067 del 2001.

Vero è che anche la Regione era parte di tale giudizio, con il Comune di Reggio Calabria: ma è soprattutto vero che tale pronunzia aveva escluso la legittimazione passiva della prima, ritenendo che fosse il Comune ad intrattenere il rapporto di impiego con la ricorrente, e che la Regione dovesse solo "supportare finanziariamente il servizio". Sicché l’affermazione di spettanza del livello di inquadramento rivendicato dall’interessata riguardava quale datore di lavoro il Comune.

Il relativo pronunciamento è stato poi peraltro travolto dalle fondamenta ad opera della decisione della Sezione n. 6578\2002, la quale: da un lato, ha statuito che il rapporto di impiego in questione non dovesse ascriversi alla titolarità del Comune, bensì della Regione, prima ritenuta invece ad esso estranea; dall’altro, che spettava alla stessa Regione individuare il livello di inquadramento di pertinenza della parte interessata "secondo la disciplina vigente", da identificarsi, naturalmente, nel microsistema di cui alle LL.RR. n. 57\1990 e n. 2\1997, laddove la precedente pronuncia del Tribunale del 2001 aveva avuto riguardo essenzialmente al d.P.R. n. 347\1983 (e cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 27129\2007 nel senso della prevalenza, per il personale in questione, dei contenuti delle predette leggi regionali sul d.P.R. n. 347\1983). Ond’è che, come questa Sezione ha posto in rilievo sin dalla propria interlocutoria n. 4937\2008 (pag. 7), la domanda della Z. di inquadramento nei ruoli regionali all’VIII q.f. si poneva chiaramente al di fuori del giudicato formatosi sulla decisione d’appello n. 6578\2002.

3 Né può sostenersi che il migliore inquadramento perseguito dall’interessata fosse comunque, secondo la legge, di sua competenza.

Questa Sezione nella propria interlocutoria n. 4937\2008 (pag. 8) ha infatti già espresso l’avviso che il suo inquadramento nella VII q.f. fosse in linea con il dictum della decisione n. 6578\2002, con ciò assumendo una posizione del tutto aderente all’interpretazione giurisprudenziale ormai formatasi anche su casi identici, la quale ha portato ad escludere per gli psicologi delle equipes di cui si tratta la spettanza dell’VIII q.f., e confermato così la legittimità del loro inquadramento sancito dalla delibera di G.R. n. 3459\1998 nella qualifica immediatamente inferiore (C.d.S., V, n. 1212\2006; Cass. Civ., Sez. Lavoro, nn. 27129\2007, 277\2008 e 15790\2010).

Si ricorda infatti che la Regione Calabria, in questa materia, con una prima misura provvisoria (articolo 5 della L.R. 5 maggio 1990, n. 57) aveva originariamente stabilito che gli operatori in questione sarebbero stati "mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Solo con una seconda legge (L.R. 24 gennaio 1997 n. 2) la Regione, nell’ambito dei posti risultati vacanti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giunta regionale, ha "istituito un contingente ad esaurimento degli operatori delle équipes socio – psico – pedagogiche di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1990 n. 57" (art. 1), e previsto che "l’immissione nel contingente ad esaurimento… avviene previo espletamento di un concorso interno riservato per titoli ed esame consistente in un colloquio sulla disciplina inerente l’attività svolta" (art. 2, comma 1).

Alla stregua della normativa regionale in questione, per un verso, è stato quindi chiarito come lo status giuridico ed economico degli operatori delle équipes socio- psicopedagogiche di cui al contingente ad esaurimento possa essere definito solo dai provvedimenti conclusivi dei concorsi interni previsti dall’art. 2 della L.R. n. 2\1997 (C.d.S. n. 1212\2006).

Per altro verso, la Suprema Corte (Sez. Lavoro, sentenze n. 277\2008 e 15790\2010 cit.) ha espresso, su casi del tutto simili, le seguenti puntualizzazioni. In regime di impiego pubblico privatizzato la garanzia del concorso pubblico ex art. 97 Cost. riguarda anche il passaggio dei dipendenti ad una fascia superiore, restando esclusa qualsivoglia rilevanza al mero pregresso svolgimento di mansioni superiori o al possesso di titoli di studio per il conseguimento di un avanzamento automatico (nella specie, relativa alla richiesta di riconoscimento dell’VIII qualifica funzionale nella qualità di psicologa in luogo della VII qualifica, funzione attribuita con delibera della regione Calabria n. 3459/1998, da parte di dipendente originariamente assunto in rapporto di convenzione quale operatore di équipes sociopsicopedagogiche, poi trasformato, "ope legis", in rapporto di lavoro subordinato a tempo). La S.C., nel riformare la sentenza impugnata, ha evidenziato che la l. n. 2 del 1997 della regione Calabria – in piena attuazione dei principi di cui all’art. 97 cost. – prevedeva, attraverso l’espletamento di apposite procedure concorsuali, prima l’inserimento in ruolo per coloro che svolgevano i compiti di operatori delle citate équipes con attribuzione della sola posizione funzionale iniziale, e, successivamente, la possibilità per i dipendenti di ruolo di accedere ad una qualifica funzionale superiore; ha, pertanto, ritenuto irrilevante sia il pregresso svolgimento di mansioni corrispondenti alla diversa qualifica richiesta, sia il possesso di uno specifico titolo di studio.

4 Per tutto quanto precede, non solo va disattesa la richiesta della ricorrente di un più elevato inquadramento del quale fanno difetto i presupposti, ma va anche escluso che alla medesima debbano essere ancora assicurate differenze retributive per le mensilità del periodo dall’aprile 1992 al maggio 1993. Il mutamento di impostazione operato con la decisione di questo Consiglio n. 6578\2002 rispetto alla pronuncia di primo grado del 1996, comportando l’imputazione del rapporto di lavoro alla Regione, e non più al Comune, e la sua collocazione nel microsettore della specifica legislazione regionale che lo concerneva, fa infatti comprendere come dovesse ritenersi con ciò stesso superato il riconoscimento della spettanza dei relativi emolumenti, la debenza dei quali sortiva da una cornice di riferimento (quella propria di un comune rapporto di impiego comunale retto dal d.P.R. n. 347\1983) che la Sezione non ha potuto convalidare.

5 In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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