Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-11-2011, n. 23329 Interessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha affermato il diritto degli odierni intimati alla corresponsione del sussidio per lavori socialmente utili con cadenza quindicinale (anzichè mensile come preteso dall’INPS) e ha, quindi, condannato l’Istituto previdenziale al pagamento degli interessi di mora per il ritardo nella erogazione delle prestazioni. Il giudice d’appello,così come quello di primo grado, hanno ritenuto che, nella specie, doveva trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione e, in particolare, il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32 secondo cui il pagamento dell’indennità deve avvenire il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese.

Di questa decisione l’INPS domanda la cassazione con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato con successiva memoria. I lavoratori non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo e con denunzia di violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 7 e D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 con riferimento al D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, (conv. in L. n. 451 del 1994), come sostituito dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3 (conv. in L. n. 608 del 1996), nonchè D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3 l’INPS, richiamando alcune pronunce di questa Corte, premette che, come correttamente si afferma nella sentenza impugnata, al sussidio per lavori socialmente utili si applicano (in quanto non diversamente disposto) le disposizioni in materia di indennità di mobilità, ma sostiene che il rinvio operato – per quest’ultima – dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 alla disciplina dell’indennità di disoccupazione vale solo ai fini della sua qualificazione come prestazione giornaliera (ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario), ma non anche ai fini della individuazione del termine di pagamento, che invece, resta ancorato alla scadenza mensile.

2. Il ricorso è fondato alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte, riassumibile nel seguente principio di diritto "in materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettamte, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5 in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conio capitale per i lavoratori che intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese" (Cass. n. 12627 del 2008, nonchè, successivamente, tra tante, n. 24630 del 2009, n. 17933 del 2010, n. 16357 del 2011).

3. Ne deriva che la sentenza impugnata, avendo,invece, ritenuto applicabile la disciplina dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche ai fini delle scadenze di pagamento e, conseguentemente, ai fini della determinazione degli interessi legali decorrenti da tali scadenze, è incorsa nella denunciata violazione di legge; sicchè la detta pronuncia, in accoglimento del ricorso dell’Istituto, deve essere cassata.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda originariamente proposta dai lavoratori.

5. Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art.152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003) nella specie inapplicabile ratione temporis (ricorso di primo grado anteriore al 3 ottobre 2003).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Nulla spese per l’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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