Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 22-06-2011, n.Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 24986

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14.03.2008, il Tribunale di Gela assolveva S.C. dalle imputazioni di falso e ricettazione di capi di abbigliamento recanti i marchi di produzione contraffatti perchè il fatto non sussiste.

1.1 Impugnava il P.G. e la Corte di merito, accogliendo l’appello, dichiarava estinto per prescrizione il reato di falso e condannava S., per la ricettazione, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

1.2. Avverso tale sentenza ricorre la difesa del S., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) della motivazione perchè la motivazione della sentenza di prime cure, che ravvisando la grossolanità della falsificazione del prodotto, aveva escluso che la merce potesse trarre in inganno chicchessia, è sicuramente più adeguata di quella di secondo grado, che si basa su affermazioni apodittiche ed illogiche.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente, infatti, si limita a recriminare sul fatto che la Corte di merito ha valutato i fatti in modo affatto diverso da quanto ritenuto in primo grado ma non riesce ad individuare motivi effettivi di illogicità o di pretese violazioni di legge.

2.2 Il ricorso è ,pertanto, inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) per mancata osservanza della disposizione dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), che prescrive che l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono enunciati "i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta". Da tale esigenza di specificità deriva, per il ricorrente che deduca vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha l’onere di illustrare adeguatamente le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle affermate censure rivolte alla valutandone degli elementi probatori operata dai giudici di merito.

2.3 Tale puntualità manca nel ricorso in esame che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 11 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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