Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-06-2011, n. 3867 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i ricorsi in epigrafe le società p.a. Pirelli e C. R. E. e G. Aranci impugnavano per revocazione la decisione della Sezione n. 3489 del 2010.

Si costituiva in giudizio in resistenza alle due impugnative la G. D. A. s.r.l., già appellata e vittoriosa, che concludeva per la reiezione dei ricorsi avversari.

Le ragioni di parte ricorrente venivano ribadite con una memoria di replica.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

I due giudizi devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione, in quanto i relativi ricorsi in revocazione investono la medesima decisione.

Questa viene gravata ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ., per l’allegata esistenza di un conflitto tra giudicati.

L’impugnata decisione viene contestata nella parte in cui conferma l’annullamento (disposto da T.A.R. Sardegna n. 972/2009) degli atti di costituzione della società di trasformazione urbana G. Aranci s.p.a., nonché di tutti gli atti da tale società compiuti, statuizione della quale viene richiesta ora la caducazione in sede rescissoria.

La statuizione si porrebbe in conflitto con le decisioni della Sezione n. 3490 e n. 5535 del 2010, tra loro simili, le quali recano sullo specifico tema solo il seguente passaggio: "Deve, infine, attribuirsi rilievo, attesa la sua corrispondenza al dispositivo della sentenza, alla parte conclusiva della motivazione (n.d.r.: delle sentenze oggetto dei rispettivi appelli), in cui si dichiara l’annullamento degli atti impugnati concernenti la scelta del socio privato della costituenda STU ed i successivi atti posti in essere dal Comune ai fini della costituzione della società, dovendosi pertanto escludere un effetto caducatorio ricollegabile all’impugnata decisione sull’atto costitutivo della società e su quelli da essa compiuti".

I ricorsi in esame sono inammissibili.

Si rileva in primo luogo che la causa di revocazione ammessa dalla legge -e che sussisterebbe nel caso concreto- non verte su qualsivoglia situazione di conflitto tra pronunzie, ma presuppone che la sentenza revocanda si ponga in contrasto con altra precedente, avente valore di cosa giudicata tra le parti. Orbene, le sentenze nn. 3490 e 5535 non sono anteriori alla decisione impugnata, bensì ad essa coeve, in quanto deliberate nella stessa Camera di consiglio; mentre, anzi, la n. 3490 è stata pubblicata lo stesso giorno della sentenza impugnata, la n. 5535 addirittura in data posteriore.

Quanto precede sarebbe già di per sé decisivo nel determinare l’inammissibilità dei ricorsi.

La Sezione tiene tuttavia ad evidenziare anche la stessa insussistenza del conflitto allegato.

Il paragrafo delle decisioni nn. 3490 e 5535 che è stato sopra trascritto, lungi dall’esprimere un giudizio in contrasto con quello sgradito alle ricorrenti, si limita semplicemente a dare atto del fatto che le sentenze di primo grado oggetto dei rispettivi appelli (nn. 1328 e 1327), diversamente dalla n. 972 dello stesso T.A.R. (confermata dalla decisione qui impugnata), non disponevano l’annullamento degli atti di costituzione della società di trasformazione urbana e degli atti da questa compiuti (nei relativi giudizi, infatti, diversamente da quello sfociato nella sentenza del T.A.R. n. 972, non erano stati introdotti appositi motivi aggiunti estensivi della portata dell’impugnativa avverso tali atti a valle). E tale sottolineatura da parte della Sezione aveva il chiaro senso di una replica alle doglianze degli appellanti che (infondatamente) addebitavano al TAR, invece, di avere annullato anche in tal caso gli atti posti in essere dalla società di trasformazione urbana (cfr. le pagg. 7 ed 8, rispettivamente, delle decisioni n. 3490 e n. 5535).

Di conseguenza, nella fattispecie fa difetto non solo il presupposto del "precedente" giudicato, ma anche l’elemento del conflitto con questo.

I ricorsi vengono pertanto senz’altro dichiarati inammissibili.

Le spese sono liquidate secondo soccombenza dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riuniti i ricorsi in epigrafe, li dichiara inammissibili.

Condanna le ricorrenti al rimborso alla resistente delle spese processuali, liquidate nella misura di cinquemila euro per ciascuno dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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