Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 22-06-2011, n. 24985 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, dichiarata la prescrizione del reato di cui all’art. 464 c.p. e ridotta di conseguenza la pena, ha confermato nel resto la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto, del 28 giugno 2004, a carico di S. A. per il reato di ricettazione, ricorre la difesa dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo, come primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione a sostegno del rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza del 28.06.2004, per essere il difensore impegnato contestualmente in due processi; inoltre l’illogicità della motivazione in ordine alle prove della colpevolezza ed alle deduzioni sollevate con l’atto di appello.

Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 Solo il primo motivo presenta i caratteri di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) per essere ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. c. 2.2 In effetti la motivazione della Corte di merito, riguardo all’istanza di rinvio proposta dal difensore non è congrua perchè si afferma che "non risulta presentata l’istanza di rinvio per impedimento assoluto del difensore in data 24.6.2004" e non è dato capire se la negazione riguarda la presentazione dell’istanza ovvero il carattere assoluto dell’impedimento.

2.3 Sta di fatto che l’istanza di rinvio c’è, è stata presentata due giorni prima dell’udienza ed è affoliata agli atti del procedimento, come questa Corte stessa ha potuto verificato. Tuttavia l’istanza è inammissibile, come rilevato dalla stessa Corte di merito, perchè assolutamente carente di motivazione sulle ragioni della incompatibilità tra i due mandati difensivi ed inoltre nulla dice sulla possibilità di farsi sostituire da un sostituto processuale.(mass. 228160; mass238498;mass. 241457; mass. 248905).

2.4 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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