Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-06-2011, n. 3865 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il Comune di Piacenza indiceva una gara per l’affidamento del "servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione comunale e provinciale in orario extrascolastico per il periodo intercorrente dalla data del verbale di consegna degli impianti al 30 giugno 2012". La disciplina di gara prevedeva o il criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa. La G. G. S. A. Soc. Cons. pa (ddi seguito G.S.A.) risultava prima classificata nella graduatoria provvisoria conseguendo il punteggio di 35,280.

Con nota prot. n. 0055722 del 3 agosto 2009 il Comune di Piacenza formulava, ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006, una richiesta di integrazione delle giustificazioni allegate all’offerta economica, e quindi, acquisita in data 10 agosto 2009 una relazione della ditta, convocava il legale rappresentante della stessa per un’audizione ex art. 88, comma 4, del d.lgs. n. 163 cit. (v. nota prot. n. 0058702 del 20 agosto 2009), avvenuta il successivo 27 agosto.

Infine, disponeva l’esclusione della società ricorrente dalla gara (v. nota prot. n. 0071912 in data 16 ottobre 2009) ritenendo non giustificata l’anomalia dell’offerta.

In particolare, il giudizio di anomalia si fondava su un duplice ordine di considerazioni, e cioè sul rilievo che nelle giustificazioni integrative risultava indicato "un impiego diverso delle figure professionali rispetto a quello originariamente enunciato" nelle giustificazioni preventive allegate all’offerta economica, e – in secondo luogo – sulla circostanza che il tasso di assenteismo utilizzato per la formulazione dell’offerta era ben al di sotto della media di assenteismo prevista dalla tabella ministeriale di riferimento.

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso.

Con l’atto di appello G.S.A. contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di primo grado.

Resistono l”amministrazione aggiudicatrice e la società controinteressata.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 22 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è infondato.

La Sezione reputa che le censure svolte dall’appellante non scalfiscano la ragione di anomalia data dal ridotto tasso di assenteismo utilizzato per la formulazione dell’offerta, ragione che, nell’economia del provvedimento gravato in prime cure, risulta idonea a sorreggere, in via autonoma, il giudizio finale negativo evidenziando l’inaffidabilità complessiva dell’offerta.

Va osservato, in punto di fatto, che la stazione appaltante ha riscontrato l’eccessivo scostamento del "costo orario medio del lavoro" posto a base dell’offerta rispetto al corrispondente parametro delle apposite tabelle ministeriali, e ciò in quanto la misura del tasso di assenteismo del personale era stato indicato dalla ditta nel 3,4% a fronte del ben più alto 6,5% (per assenze dovute a malattia, infortuni e maternità) risultante dai valori tabellari. Secondo l’Amministrazione, in particolare, ai fini della determinazione delle "ore annue mediamente lavorate", la mera produzione di un dato riepilogativo delle assenze del personale nel triennio 2006/2008 avrebbe rappresentato uno strumento in sé inidoneo a superare il vincolo, ancorché non inderogabile, derivante dalle tabelle ministeriali.

La Sezione, a confutazione dei motivi di appello all’uopo formulati, deve rimarcare che se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, si deve altresì convenire che le medesime assolvono ad una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di giustificazione dell’anomalia, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa. E tanto specie se si considera che il dato delle "ore annue mediamente lavorate" dal personale coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che quindi, per definizione, necessitano di stima di carattere prudenziale.

Nel caso di specie detto onere probatorio non risulta assolto in modo adeguato.

Infatti, la semplice produzione dei modelli di pagamento INPS relativi ai dati dell’ultimo triennio non è idonea ad assolvere a detta funzione dimostrativa in quanto, per un verso, reca dati aziendali indistinti e disaggregati che non tengono nel debito conto del personale specifico da adibire all’appalto, per altro verso non introduce dati significativi in relazione all’esecuzione di un contratto per il quale, ai sensi del contratto collettivo di settore, è prevista l’assunzione del personale in servizio presso la società precedentemente deputata all’espletamento del servizio. L’inadeguatezza di detta documentazione risulta ancor più significativa in rapporto alla rilevante misura dello scostamento, che avrebbe richiesto una dimostrazione particolarmente rigorosa.

Si deve, in definitiva, convenire che il giudizio individuale sull’inaffidabilità dell’offerta in ragione del non giustificato scostamento del tasso di assenteismo dalla tabellea ministeriale non meritevole di costituisce espressione di discrezionalità valutazione tecnica che non appare inficiata da profili di illogicità e sviamento suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale. Non risulta apprezzabile neanche la comparazione con l’offerta dell’aggiudicataria, posto che le giustificazioni delle offerte vanno apprezzate in relazione alle posizioni ed alle prospettazioni individuali delle singole imprese.

4. Le considerazioni che precedono impongono, in definitiva, la reiezione dell’appello principale. Ne consegue l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’appello incidentale subordinato proposto dalla società aggiudicataria.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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