Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 22-06-2011, n. 24983

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino ricorre avverso la sentenza del 04.03.2010 del Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino, in relazione alla posizione di C.J. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale essendo del tutto carente di motivazione della sentenza nella parte che, riconoscendo la continuazione con il reato per il quale è stata dichiarata l’estinzione per esito positivo della messa alla prova, dichiara contestualmente l’estinzione del reato, il giudice, in particolare, non motiva perchè l’estinzione per esito positivo della messa alla prova concessa per un altro e diverso fatto criminoso debba riverberare i propri effetti estintivi su una diversa sentenza di condanna.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti è talmente sintetica la motivazione della sentenza a carico del C. che l’interprete, per capirne il significato, deve procedere per ipotesi ed approssimazioni, peraltro tutte ampiamente inidonee a dare un senso compiuto e giuridicamente apprezzabile allo scritto.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio a giudice diverso del Tribunale per i minorenni di Torino, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Torino, in persona di giudice divergo, per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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