Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 22-06-2011, n. 24982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.F. è stato condannato, il 31.10.2007, dal Tribunale di Fermo, per i reati di furto, rapina e danneggiamento, reati tutti aggravati, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 2000,00 di multa. Avverso tale sentenza è stata proposta impugnazione e la Corte d’appello di Ancona, avendo dichiarato prescritto il reato di danneggiamento, ha ridotto la pena ad anni cinque e mesi nove di reclusione ed Euro 1780 di multa, confermando nel resto.

1.1 Ricorre per Cassazione il difensore per manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624 e 625 c.p. perchè non motiva per quale ragione ritiene G. responsabile del furto; per violazione di legge perchè andava riconosciuta all’imputato l’attenuante di cui all’art. 114 ed anche le attenuanti generiche per le dichiarazioni confessorie.

1.2 Ricorre in proprio anche l’imputato, ricostruendo a grandi linee l’iter processuale e lamentando che non erano stati valutati ed accolti i motivi di appello relativi alla mancanza di prova in relazione al reato di danneggiamento e furto; alla concessione delle attenuanti generiche; all’attenuante della minima partecipazione al fatto; non erano state considerate le ragioni per le quali l’imputato era meritevole di benevolenza.

Motivi della decisione

2. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati perchè non rispondono ai parametri di specificità necessari per rendere l’impugnazione ammissibile.

2.1 La Corte territoriale, con motivazione che non può ritenersi viziata da illogicità, ha affermato che, avendo il G. confessato di aver commesso la rapina, egli doveva essere ritenuto responsabile anche del furto dell’autovettura utilizzata proprio per commettere quella stessa rapina; che non poteva essere riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione al reato, avendo il G. partecipato sia alla fase preparatoria che organizzativa della rapina, fin dal giorno prima; perchè comunque il ruolo di palo, è in sè un ruolo importante; che i gravi e specifici precedenti impedivano il riconoscimento di attenuanti; che la misura della pena sicuramente si configurava congrua.

2.2 I ricorrenti, invece, senza minimamente tentare di contrastare le argomentazioni della Corte, assertivamente chiedono il riconoscimento delle attenuanti ed i contemperamenti di pena, senza prospettare valide ragioni in ordine alle predette richieste.

I motivi di ricorso sono, pertanto, generici e per tale ragione devono essere dichiarati inammissibili.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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