T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 28-06-2011, n. 3461 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 29 luglio 2008 il Comune di Mugnano di Napoli rilasciava al signor Salemi Giuseppe permesso di costruire in sanatoria n. 199 ai sensi della legge n. 326/03, relativamente al cambio di destinazione d’uso di un sottotetto da locale deposito non abitabile a civile abitazione con opere interne. L’istanza di condono era stata presentata il 16 novembre 2004 dal signor C.G., precedente proprietario del sottotetto, poi trasferito al Salemi in data 21 dicembre 2006.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la signora C.V., comproprietaria dell’immobile su cui insiste il sottotetto, chiedendone l’annullamento.

La ricorrente ha dedotto nel caso di specie la violazione dell’art. 35, comma 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, secondo cui "a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni". Infatti, dal momento che l’altezza media del sottotetto risulta pari a mt 2,20, ha rilevato la ricorrente, mancherebbero le necessarie condizioni di salubrità e agibilità poste da norme di rango primario a tutela del diritto alla salute, come tali non rientranti nel regime derogatorio di cui alla citata norma del 1985. Inoltre, vi sarebbe violazione dell’art. 31 del regolamento edilizio comunale che stabilisce per piani terreni un’altezza minima di 3 mt, nonché dell’art. 1 del d.m. Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 che, in materia di altezza minima e requisiti igienicosanitari delle costruzioni, per i locali adibiti ad abitazione stabilisce un’altezza minima di mt. 2,40.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Mugnano di Napoli ed il controinteressato Salemi Giuseppe concludendo per il rigetto del ricorso, il secondo sollevando anche eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, non incidendo l’agibilità dell’immobile sulla sua condonabilità delle opere ai fini edilizi.

All’udienza di discussione del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal controinteressato, dal momento che l’utilità che al ricorrente deriverebbe dall’accoglimento del ricorso è data dall’annullamento dell’impugnato provvedimento di condono, conseguente alla non modificabilità della destinazione d’uso del sottotetto ad uso abitativo, in conseguenza dell’inderogabilità delle norme poste a presidio della tutela del diritto alla salute.

Nel merito il ricorso è fondato.

Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio ai sensi dell’art. 35, comma 20, L. n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (Consiglio di Stato V Sezione 15 aprile 2004 n. 2140; Consiglio di Stato Sezione V, 13 aprile 1999 n. 414). Tale orientamento è stato ritenuto in accordo con quello espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 256 del 1996 in cui è stato evidenziato che la deroga introdotta dalla norma suindicata "non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (oggi dall’art. 4 del D.p.r. 425/94), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica".

Va osservato che l’esigenza di assicurare la tutela del diritto alla salute con riferimento alle condizioni di abitabilità ed agibilità degli edifici continua ad essere oggetto di regolamentazione da parte di una fonte normativa di rango primario; invero, l’art. 221, primo comma del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, è stato espressamente abrogato dall’articolo 5 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, nella sola parte in cui disciplina il procedimento di rilascio del certificato di abitabilità, attualmente descritto nell’art. 4 del medesimo regolamento. Ne consegue l’attuale vigenza come fonte normativa primaria dell’art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 nella parte in cui impone l’osservanza di specifiche condizioni igienicosanitarie e strutturali per la destinazione ad uso abitativo degli edifici, principio inderogabile ai fini dell’applicazione dell’art. 35, comma 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, disposizione espressamente applicabile anche alla disciplina del condono edilizio di cui all’art. 32, commi 25 e ss. del d.l. 20 settembre 2003 n. 269, conv. con modifiche in legge 24 novembre 2003 n. 326.

Va aggiunto che la fonte regolamentare, costituita dall’art. 1 del d.m. Sanità 5 luglio 1975, nella parte in cui stabilisce l’altezza minima ed i requisiti igienicosanitari principali dei locali d’abitazione, indicando una misura non inferiore a mt, 2,40, costituisce mero completamento della richiamata fattispecie normativa primaria, per cui non è quella da assumere come riferimento normativo oggetto di possibile deroga da parte della disciplina eccezionale in materia di condono.

Ne discende l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di condono nella parte in cui è stata consentita la modificazione della destinazione d’uso del sottotetto ad uso abitativo, risultando violate inderogabili disposizioni di rango primario in materia di tutela della salute.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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