Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-11-2011, n. 23323 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.L. e P.G., eredi di C.A. e B.A., propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi avverso la decisione della CTC n. 1230/02/06, depositata il 17.2.2006, con cui quello principale dell’ufficio delle imposte di Novara avverso la pronuncia della commissione di secondo grado veniva accolto, mentre l’altro incidentale dei contribuenti era rigettato, sul presupposto che non si configurava un’ipotesi di lite fiscale pendente, non trattandosi di atti impositivi; il condono su rapporto tributario già oggetto di precedente analogo beneficio non poteva essere riconosciuto in mancanza di espressa previsione; l’iscrizione a ruolo era stata effettuata entro il previsto quinquennio dall’anno successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa. Si trattava di imposte Irpef e Ilor per gli anni dal 1974 al 1979.

L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1) Col primo motivo, che si articola in due argomentazioni, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto: a) la commissione tributaria centrale non considerava che gli avvisi di accertamento originar, ancorchè non impugnati, erano nulli, perchè emessi dopo l’emanazione del D.L. n. 429 del 1982 sul condono e la sentenza della Consulta n. 175/86, che ne dichiarava l’illegittimità dell’art. 16, e quindi anche l’iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento erano affette dallo stesso vizio; b) le sanzioni non potevano essere applicate con gli atti esecutivi impugnati, trattandosi di disciplina normativa di interpretazione piuttosto incerta.

A) La prima doglianza è infondata, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 – con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982) – non determina automaticamente, insieme all’annullamento della norma dichiarata incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì soltanto l’invalidità degli stessi nei rapporti tributar (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora "pendenti" nel giorno successivo alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità: vale a dire, quelli in cui il contribuente – cui sia stata notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982 – abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. del 1982, art. 16 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l’avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale.

Altrimenti opera l’incontestabilità del rapporto tributario di condono, da considerarsi "definito" sulla base del congiunto effetto di irrevocabilità della dichiarazione, sancita dal D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 1, e di definitività dell’accertamento per omessa tempestiva impugnazione, come nel caso di specie, ovvero per pregressa conclusione del relativo giudizio in senso sfavorevole al contribuente, oppure ancora per abbandono o estinzione del giudizio stesso (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4549 del 01/03/2006, n. 4698 del 2002).

B) In ordine alla seconda censura va rilevata la sua inammissibilità sia perchè nuova, in quanto non dedotta nei precedenti gradi, sia perchè generica, poichè il punto specifico del ricorso incidentale alla CTC inerente alla medesima non è stato riportato nell’odierno gravame.

2) Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di norme di legge, poichè il giudice di terzo grado non considerava che la presente controversia era condonabile ex L. n. 289 del 2002, trattandosi di atti impugnati, che avevano il carattere di provvedimenti impositivi, posto che si discuteva del "quantum".

Il motivo, che per certi versi rimane assorbito dal primo, è comunque privo di pregio, atteso che si trattava di mera liquidazione della dichiarazione integrativa senza alcuna discrezionalità da parte dell’amministrazione, e quindi di cartelle solo di semplice riscossione dei tributi.

3) Col terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, nonchè insufficiente motivazione, giacchè il giudice del gravame non considerava che non solo per il ruolo, ma anche la riscossione delle imposte doveva essere operata entro il quinquennio successivo a decorrere dall’anno seguente a quello relativo alla dichiarazione integrativa, e cioè il 1988, mentre nella specie le cartelle venivano notificate nel 1989.

La censura non va condivisa, atteso che le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, liquidate dall’ufficio con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis dovevano essere iscritte, a pena di decadenza, in ruoli formati e consegnati all’intendente di finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione era stata presentata, senza che, al fine di evitare detta decadenza, dovesse essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale entro il termine quinquennale predetto, secondo la normativa vigente all’epoca, come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 7662 del 19/07/1999).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *