Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-06-2011, n. 25010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata il 15/2/2010 ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300 di multa, con demolizione del manufatto abusivo, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Gragnano, nei confronti di D.I. imputata del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), "per aver effettuato, in qualità di proprietario e committente, in assenza del permesso di costruire, ampliamento su due livelli e conseguente innalzamento di un immobile, nonchè dei reati di cui al cit. D.P.R., artt. 64, 71, 65, 72 e 83, 95 per aver realizzato tali strutture senza progetto esecutivo, senza denunzia di lavori al Genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente ed in zona sismica, oltre che dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per aver eseguito dette opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell’autorizzazione prescritta, nonchè del reato di cui all’art. 734 c.p. e di cui all’art. 349 cpv. c.p. per avere violato i sigilli apposti dall’Autorità giudiziaria il 14/4/07. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle norme processuali (art. 606 c.p.p., lett. e) – violazione dell’art. 552 c.p.p., comma 3 – art. 184 c.p.p., comma 3, già proposta in primo grado, per inosservanza dei termini a comparire di giorni sessanta per la notifica del decreto di citazione a giudizio. A seguito dell’eccezione di nullità del decreto di citazione, il giudice di prime cure, in data 10/10/2008 aveva disposto un rinvio, a soli venti giorni, per l’udienza del 30/10/2008, in palese lesione del diritto di difesa. Difatti l’art. 184 c.p.p., comma 3, prevede che in caso di nuova notifica della citazione per l’udienza dibattimentale in ogni caso deve essere concesso un termine a difesa di giorni venti, da intendersi liberi, come previsto dall’art. 429 c.p.p. Il ricorrente ha chiesto quindi la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e l’annullamento dell’impugnata sentenza con regresso del procedimento.

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza in relazione al rigetto del primo motivo di appello – travisamento dei fatti. Il primo motivo di appello verteva in modo preciso sulla violazione dell’art. 552 c.p.p. per mancato rispetto dei termini a comparire. La motivazione della Corte di appello ha affermato che il giudizio abbreviato è un giudizio a prova contratta e quindi la dedotta eccezione non potrebbe assumere alcuna incidenza, potendo essere agevolmente sussumibile nella categoria delle cosiddette in utilizzabilità "fisiologiche" (cfr.

S.U. n. 16 del 21/06/00, imp. Tammaro): tale argomentazione risulterebbe in conferente con l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 552 c.p.p. proposta.

3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 81 cpv. e 110 c.p. e dell’art. 4 c.p., mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, carenza e/o erronea valutazione delle prove. L’imputata avrebbe dovuto essere assolta per avere commesso il fatto in stato di necessità, mentre la sentenza avrebbe escluso la scriminante riferendola all’urgenza di provvedere sul muro pericolante anzichè alle necessità di salute del coniuge, bisognoso di aria di montagna.

4. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95 e L.R. 7 gennaio 1983, n. 9. Mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, carenza e/o erronea valutazione delle prove: non sarebbe emersa dall’istruttoria alcuna prova circa la sismicità della zona ove è stato realizzato il manufatto.

5. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e dell’art. 734 c.p.. mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, carenza e/o erronea valutazione delle prove: non sarebbe emersa dall’istruttoria alcuna prova circa il fatto che la zona ove è stato realizzato il manufatto sia di notevole interesse pubblico. Nè circa la distruzione o alterazione delle bellezze naturali.

6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 349 cpv c.p., mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, carenza e/o erronea valutazione delle prove: non sarebbe emersa la prova neppure della responsabilità per la violazione dei sigilli, in quanto la ricorrente non si è mai trovata presente sui luoghi al momento dell’accertamento dei fatti, avendo sottoscritto il verbale presso gli uffici del comando dei Vigili urbani.

Motivi della decisione

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati.

Innanzitutto la violazione del termine a comparire prevista dall’art. 552 c.p.p., comma 3 in giorni sessanta non determina la nullità assoluta dell’originario decreto di citazione a giudizio, ma una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d’ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile dalla parte interessata all’osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento; qualora la parte abbia rilevato tale irregolarità ha diritto ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all’imputato il godimento dei termini complessivamente stabiliti dall’art. 552 c.p.p., comma 3, a fare data dalla prima notifica (12 maggio 2008) e non già alla successiva notificazione, avvenuta il 29 settembre 2008. (Cfr. sez. 5, n. 1765 del 14/1/2008, Pananti, Rv, 239097). Quanto poi all’ulteriore profilo di censura relativo all’inosservanza del diverso termine di cui all’art. 429 c.p.p. (venti giorni liberi), lo stesso risulta del tutto infondato perchè non conferente. Il rito abbreviato (che correttamente, e senza travisamento, i giudici di appello definiscono giudizio a prova contratta) è stato richiesto non già all’udienza preliminare, quanto piuttosto a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio per l’udienza dibattimentale innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano. Di fatti il mancato rispetto del termine di cui all’art. 552 c.p.p., era stato eccepito una prima volta all’udienza del 13 giugno 2008, e poi ancora, essendo la nuova notifica avvenuta in data 29 settembre 2008, dal sostituto del difensore, all’udienza del 10 ottobre 2008, per cui il giudice aveva disposto il rinvio alla successiva udienza del 30 ottobre 2008, data nella quale era stata presentata richiesta di giudizio abbreviato. Pertanto non può avere alcuna rilevanza la considerazione sulle modalità di computo del diverso termine di cui all’art. 429 c.p.p. In ogni caso la violazione delle disposizioni relative ai termini di comparizione, ed a maggior ragione di quelle che disciplinano le modalità del loro computo, non possono costituire una nullità assoluta (che si determina solo in caso di omessa citazione dell’imputato), bensì una nullità relativa (come affermato, tra le altre da Sez. 6, n. 34629 del 4/9/2008, Pelizza, Rv. 240704, in linea con il discrimine, da tempo individuato in giurisprudenza con la sentenza delle Sezioni Unite n. 119 del 7 gennaio 2004, Palumbo, Rv.229539, tra la nullità del decreto di citazione e la nullità della sua notifica).

2. E’ del pari infondato il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice escluso – nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 54 c.p. – la sussistenza degli elementi necessari ad integrare la scriminante dello stato di necessità, sulla base di una corretta valutazione degli elementi offerti dalla ricorrente, in quanto il riferito motivo di salute del coniuge (patologia respiratoria che non gli avrebbe consentito di vivere in un ambiente inquinato) non rappresentava di certo un pericolo concreto ed attuale di un danno grave per l’incolumità fisica della persona, da dover considerare assolutamente indispensabili, e non altrimenti evitabili, le violazioni delle disposizioni di legge in materia urbanistica poste in essere e la commissione anche degli altri reati accertati di cui agli artt. 734 e 349 c.p..

3. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono del tutto generici, al limite dell’ammissibilità ed inoltre risultano smentiti dalle acquisizioni processuali delle quali il giudice ha tenuto conto nella parte motiva della sentenza impugnata, in base alle quali emerge l’incidenza del manufatto in zona sismica ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

4. Quanto infine al sesto motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato: non è certo la presenza fisica dell’imputata al momento dell’accertamento dell’avvenuta violazione dei sigilli ad essere stata considerata dal giudice quale elemento di colpevolezza. La responsabilità è stata invece ancorata, con motivazione logica, alla qualità di proprietaria e committente dei lavori abusivi, come tale portatrice di un concreto interesse al completamento delle opere intraprese.

Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *