Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-11-2011, n. 23322 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate impugnano, con un unico motivo, la sentenza della CTR della Lombardia n. 94/25/05, depositata il 22.11.2005, con la quale l’appello della seconda avverso quella di primo grado veniva rigettato, sul presupposto che la società Alleanza Assicurazioni Spa. aveva diritto a dedurre gli accantonamenti obbligatori, costituiti da ricavi e proventi inerenti a investimenti finanziari esenti, dal reddito d’impresa per l’anno 1995 in ordine all’Irpeg e all’Ilor, atteso che si trattava di operazioni attive sospese, finalizzate a ripianare costi per indennizzi o vitalizi, e ciò in virtù di disciplina normativa speciale. La contribuente resiste con controricorso; ha depositato sentenza di appello relativa al 1994, adducendone il passaggio in giudicato, nonchè memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente la Corte rileva l’irricevibilità di tale pronunzia del 14.3.2006, essendo priva di data, di timbro e della prescritta dichiarazione del segretario, secondo cui la decisione non sarebbe stata gravata da impugnazione nei termini, e pertanto inidonea a dimostrarne il passaggio in giudicato, ex art. 124 disp. att. c.p.c..

Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso i ricorrenti deducono violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che gli accantonamenti, ancorchè costituiti da ricavi e proventi destinati obbligatoriamente a finanziare il fondo rischi, tuttavia rappresentano delle poste attive di bilancio, sicchè non possono non essere sottoposti ad imposizione, anche se nella misura di volta in volta fissata con decreto ministeriale, tenuto conto che pure i proventi esenti sono compresi in essi.

Il motivo è infondato. Invero, com’è noto, gl’importi accantonati "ex lege" dalle società di assicurazione per costituire o integrare le riserve tecniche obbligatorie sono deducibili non già in misura corrispondente al rapporto indicato dai primi tre commi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 63, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, ma nell’intera misura imposta dalle norme che disciplinano il settore assicurativo, ai sensi dell’art. 103, qualunque ne sia la composizione, e che costituiscono una disciplina speciale. Infatti essi non sono annoverabili tra i costi generali, ai quali si riferiscono gli artt. 63 e 75 cit., ma rappresentano costi specifici, essendo imposti in funzione dell’interesse pubblico al corretto esercizio delle imprese assicurative, sulle quali grava l’obbligo sia di accantonare i premi per far fronte alle obbligazioni nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati, sia di investire convenientemente le somme corrispondenti a tali accantonamenti (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9608 del 23/04/2007, n. 15935 del 2003). Tali accantonamenti configurano ricavi sospesi o differiti che, in quanto tali, vanno identificati come componenti negativi del reddito, deducibili interamente nei singoli esercizi in cui vengono contabilizzati fino al limite massimo ammesso dalla legge, indipendentemente dalla loro composizione e dal relativo trattamento fiscale (V. pure Cass. Sentenza n. 15935 del 23/10/2003).

Dunque alla luce di quanto più sopra enunciato, la decisione impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la particolare natura della questione rispetto alla disciplina generale e l’irricevibilità del documento come sopra prodotto.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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