Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 23-06-2011, nMotivi di impugnazione. 25239

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la trasmissione degli atti al P.M., per l’omessa notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., al difensore di fiducia e all’indagato.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l’annullamento. Deduce che erroneamente il Giudice ha ritenuto non validamente effettuate le citate notifiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, perchè tardivo.

Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 17 dicembre 2010, oltre quindi i prescritti quindici giorni dall’emissione del provvedimento, mediante lettura in udienza alla presenza del P.M..

Nè appare rilevare che, nel caso in esame, le funzioni di P.M. sono state esercitate da un vice procuratore onorario. Questa Suprema Corte ha già infatti affermato che, i termini di impugnazione dei provvedimenti assunti dal tribunale in composizione monocratica con redazione di motivazione contestuale alla lettura in pubblica udienza decorrono per il P.M. dal giorno dell’udienza medesima, anche quando il rappresentante della pubblica accusa sia un vice procuratore onorario. La circostanza infatti che al rappresentante del P.M. non sia attribuita la facoltà di impugnazione non può costituire motivo di deroga al disposto dell’art. 585 c.p.p., comma 2, secondo il quale i termini per impugnare decorrono dalla lettura del provvedimento, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che devono considerarsi presenti nel giudizio. Si è osservato a tal riguardo che, in ogni caso, il procuratore della Repubblica, titolare del diritto di impugnazione, è posto concretamente in grado di conoscere il provvedimento del giudice attraverso lo "statino" che il v.P.O., delegato per il dibattimento, deve compilare sull’esito del giudizio (Sez. 3, n. 3364 del 20/12/2004, dep. 02/02/2005, Ferro, Rv. 230737).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *