Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 23-06-2011, n. 25305 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, giudice dell’esecuzione, ha respinto le richiesta avanzate da M. Y., volte: (1) alla declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 15.2.2010 dallo stesso Tribunale, dichiarata irrevocabile il 22.4.2010; (2) alla restituzione, in subordine, nel termine per impugnare non avendo l’imputato avuto conoscenza del procedimento e della sentenza a suo carico.

1.1. Osservava, quanto alla corretta notifica dell’estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore di ufficio avv. Donatella Frojo, e dunque alla validità del titolo, che il M. in relazione al procedimento in esame:

all’atto dell’arresto (22.3.2008) aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio avv. Frojo; in sede di convalida dell’arresto (22.3.2008) aveva dichiarato domicilio in (OMISSIS); al momento della scarcerazione (26.3.2008) aveva dichiarato domicilio ancora in (OMISSIS).

Il 31.10.2008 il G.i.p. aveva dichiarata nulla la richiesta di rinvio a giudizio del 24.10.2008 per omessa notifica al M. dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sicchè il 9.12.2008 il Pubblico ministero aveva dato incarico al Commissariato di Scalo Romana della notifica al domicilio dichiarato, ma in data 11.12.2008 il Commissariato aveva redatto relata negativa, attestando che personale di Polizia che s’era recato sul posto aveva appreso dalla custode dello stabile di via (OMISSIS) ( C. G.) che la stessa, che svolgeva funzioni di custode da diversi anni, non conosceva il cittadino egiziano M.Y. e che questo quale non aveva mai abitato in quello stabile.

Correttamente, dunque, tutti gli atti del processo, compresa la notifica dell’estratto contumaciale erano stati notificati al difensore d’ufficio.

Quanto al verbale d’identificazione redatto il 16.12.2008 presso il Commissariato di Milano Porta Genova, evocato dal difensore, non v’era alcun elemento che consentisse di ricondurlo al procedimento in esame; per altro anche in detto atto il M. aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio.

1.2. Con riguardo alla richiesta di restituzione nel termine, rilevava quindi che essa era tardiva. La richiesta era stata difatti presentata soltanto in data 8.11.2010, mentre l’imputato era stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione relativo alla sentenza di cui si discuteva in data 14.8.2010: sicchè anche a far data dal 16.9.2010 (scadenza del periodo feriale) al momento della richiesta erano trascorsi più di trenta giorni. Osservava quindi che risultava per altro che l’imputato aveva personalmente avuto cognizione del procedimento. all’atto dell’arresto, della convalida e della scarcerazione.

2. Ricorre il condannato a mezzo del difensore avvocato Ugo Onorato, il quale chiede l’annullamento del provvedimento.

2.1. Con il primo motivo denunzia:

– che il Tribunale aveva adottato una interpretazione della disciplina delle notifiche eccessivamente formalistica e in contrasto con i principi costituzionali e della Convenzione europea, in base a questi dovendosi presumere in caso di notificazioni "puramente formali" la mancanza di conoscenza effettiva e incombemdo sull’autorità giudiziaria la prova del contrario;

– che le modalità di notificazione ai sensi degli artt. 161 e 162 cod. proc pen., residuali rispetto a quelle dell’art. 157 cod. proc. pen., possono trovare applicazione solo ove l’imputato "non abbia alcun domicilio, rifiuti di eleggere domicilio ovvero quello eletto risulti inesistente o inidoneo e non vi sia ragionevole ed agevole possibilità di rintracciare aliunde l’imputato";

– che nel caso in esame al momento della identificazione in sede di arresto il M., oltre a dichiarare la propria residenza in via (OMISSIS), aveva indicato la propria dimora di fatto in via (OMISSIS), sicchè l’Ufficio era a conoscenza di tale altro luogo dove l’imputato poteva essere reperito e avrebbe dovuto far notificare gli atti processuali;

– che l’art. 161 cod. proc. pen. dispensa l’ufficio delegato per la notifica da eventuali ulteriori ricerche, ma non dal tentare di notificare l’atto in altro luogo ove risulta che l’imputato dimora o ha domicilio, se questo emerge, come nel caso in esame, dagli atti;

– che le ricerche dell’imputato fatte effettuare dal Pubblico ministero erano state per altro condotte in maniera del tutto superficiale, giacchè la circostanza che la portiera non conoscesse il M. non escludeva che lo stesso effettivamente abitasse in via (OMISSIS) – ad esempio presso un connazionale o come mero "punto d’appoggio per dormire", e dunque senza che la portiera ne avesse contezza non avendolo mai incontrato attesi i suoi orari di lavoro -, nè escludeva che lo stesso fosse rintracciabile negli altri luoghi da lui indicati, quali la sede della Zeta Intonaci s.r.l. – dove il M. aveva dichiarato di lavorare in sede di convalida al G.i.p. (e le cui buste paga recavano tutte la residenza di via (OMISSIS)) – o in via (OMISSIS).

2.2. Con il secondo motivo denunzia che la motivazione in relazione all’atto di identificazione del 16.12.2008 era contraddittoria e manifestamente illogica, giacchè:

– in quell’occasione era stato nominato al M. un diverso difensore d’ufficio, nella persona dell’avvocato Carlo Ruggeri, e dunque era manifestamente illogico che il Tribunale avesse affermato che tale atto confermava la correttezza delle notifiche al difensore d’ufficio avv. Donatella Frojo;

– non vi erano elementi per ritenere che quell’atto si riferisse a diverso procedimento, giacchè al ricorrente non erano state elevate altre contestazioni al di fuori del procedimento in esame e le uniche occasioni per le quali aveva avuto contatto con la polizia erano quelle relative ad esso o alle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno;

– era perlomeno singolare che il giorno 11.12.2008 la Polizia avesse affermato che il M. era irrintracciabile e una settimana dopo l’avesse convocato per essere compiutamente identificato.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso, al limite dell’ammissibilità anche perchè totalmente privo di autosufficienza in relazione alla rintracciabilità altrove del condannato al momento della notificazione dell’estratto contumaciale, è infondato.

2. Le osservazioni difensive sulla necessità che all’imputato sia assicurata la conoscenza effettiva del procedimento a suo carico (o del provvedimento che lo conclude) e che in caso di processo contumaciale spetta all’autorità giudiziaria accertare che tale conoscenza vi sia stata, sono in teoria correttissime, ma sono da riferire al diritto dell’imputato di essere eventualmente rimesso in termini per impugnare, ovverosia all’istituto disciplinato dall’art. 175 c.p.p., comma 2 e ss..

Sicchè, avendo il M. fatto richiesta subordinata in tal senso ma essendo stata tale richiesta ritenuta tardiva, la mancanza di impugnazione su tale aspetto della decisione rende assolutamente irrilevanti nel caso in esame le astratte considerazioni articolate dalla difesa in merito alla dicotomia tra conoscenza legale e conoscenza effettiva.

3. Ciò posto, il tema da affrontare deve essere ricondotto alla sola formazione del titolo esecutivo, ovverosia alla regolarità della procedura volta ad assicurare la conoscenza legale della sentenza di condanna; sicchè l’unico punto rilevante è la correttezza della notificazione dell’estratto contumaciale nelle mani del difensore che aveva assistito l’imputato nel giudizio di merito, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, (l’eventuale irregolarità della notificazione degli atti pregressi essendo coperta dal giudicato).

A tale proposito però:

– tutte le osservazioni secondo cui dagli atti sarebbe risultato un diverso domicilio sono – oltre che all’evidenza prive di base, incontestabilmente risultando che l’imputato aveva dichiarato un domicilio nel quale è risultato impossibile notificare gli atti – di fatto irrilevanti, vuoi perchè ipotetiche (la difesa non ha mai dimostrato che l’imputato effettivamente dimorasse in uno dei luoghi indicati e fosse realmente possibile raggiungerlo colà), vuoi perchè neppure larvatamente vengono riferite all’esistenza di un domicilio alternativo all’epoca, che qui esclusivamente interessa, in cui è stata effettuata la notifica dell’estratto contumaciale secondo modalità perfettamente rituali ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4;

– del pari impertinenti, oltre che infondate, sono le considerazioni in ordine all’atto di identificazione in data 16.12.2008, dal momento che sarebbe spettato alla parte dimostrare che tale atto, estraneo al procedimento, si riferiva ciò nonostante ad esso; ed anche in tal caso, tuttavia, la nomina ad opera della Polizia giudiziaria di un diverso avvocato quale difensore di ufficio, non avrebbe comunque potuto sortire l’effetto di "novare" il nominativo del difensore d’ufficio indicato negli atti dell’Autorità giudiziaria e risultante in dibattimento.

4, Conclusivamente il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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