Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 23-06-2011, n. 25302 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Busto Arsizio, giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta con le forme dell’incidente d’esecuzione da N.E. avverso l’ordinanza 27.4.2010 del medesimo G.i.p., che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di 14.000 Euro, sequestrata al N. all’atto dell’arresto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, della quale era stata disposta la confisca.

A ragione, il G.i.p. osservava che con sentenza 24.4.2008, irrevocabile il 13.3.2009, al N. era stata applicata su richiesta la pena di tre anni, sette mesi di reclusione e 20.000,00 Euro di multa; che successivamente il giudice dell’esecuzione aveva disposto ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, la confisca del denaro sequestrato al N. all’atto dell’arresto assieme a I.S.; che dagli atti processuali e dalle stesse dichiarazioni degli imputati, emergeva che N.E. si erano incontrato con I.S. per perfezionare l’acquisto di 4 chili di hashish e che la somma che il N. portava seco era il corrispettivo della droga che avrebbe dovuto acquistare dallo I.. Ricorreva pertanto una ipotesi di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240 c.p.p., comma 1, ammessa in ipotesi di patteggiamento superiore a tre anni e resa opportuna dal rischio di finalizzazione della medesima somma ad altri acquisti illeciti.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore, avvocato Alberto Farinella, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Denunzia violazione di legge e osserva che, vertendosi, come riconosciuto dallo stesso giudice dell’esecuzione, in tema di confisca facoltativa, il potere di disporla era rimesso esclusivamente al giudice di merito e non poteva essere riconosciuto al giudice dell’esecuzione, abilitato a procedere a confisca soltanto nell’ipotesi di confisca obbligatoria a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, o di altra disposizione di legge. Nel caso in esame, dovendosi escludere che la somma costituisse prezzo del reato ovvero provento o ricavato dello stesso, in quanto lecitamente in possesso del N. prima del perfezionamento della consegna dello stupefacente, la confisca era da considerare illegittima (cita sez. 3, sent. n. 12307 del 20/02/2007; sez. 1, sent. n. 6650 del 05/02/2008).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è in parte fondato e va annullato per quanto di ragione.

2. Costituisce invero consolidato approdo giurisprudenziale che la competenza del giudice dell’esecuzione a disporre la confisca è limitata ai casi di confisca obbligatoria (tra le altre, Cass. Sez. 1, sent. n. 5409 del 06/11/99 Andolina e Sez. U, sent. n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, p. 5 del diritto); sempre che non vi abbia provveduto il giudice della cognizione o che la relativa questione, trattata in sede di merito, non sia stata risolta negativamente, con conseguente preclusione processuale.

3. Non è corretta, dunque, l’affermazione del provvedimento impugnato, secondo cui la confisca del denaro trovato in possesso del ricorrente che s’accingeva a consegnarlo al coimputato in cambio dello stupefacente, sarebbe stata legittimamente adottata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1. 4. Neppure può condividersi, per altro, la prospettazione del Procuratore generale presso questa Corte, secondo cui nel caso in esame il denaro sequestrato al ricorrente, che avrebbe costituito in relazione alla posizione del cedente il profitto del reato se la transazione si fosse realizzata, rappresentava invece, in relazione alla posizione del potenziale acquirente che ancora non aveva ricevuto lo stupefacente, il prezzo del reato, perchè era il prezzo della droga che doveva essergli consegnata.

Altrettanto consolidato è difatti il principio che per prezzo del reato, a mente dell’art. 240 cod. pen. e quindi in senso tecnico- giuridico, deve intendersi il "compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito" ovvero il "fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato" (Sez. U, sent. n. 38691 del 25/06/2009, Caruso e ivi citate Sez. U, sentenze n. 1811 del 24.2.1993, Bissoli; e n. 9149 del 17.10.1996, Chabni Samir); sicchè non può confondersi con il "prezzo", inteso in senso meramente economico, dell’oggetto di una eventuale transazione illegale. Il corrispettivo di una cessione di stupefacente non è dunque "prezzo del reato" (Sezioni Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir), perchè la contropartita dell’eventuale vendita della droga non può essere considerato il prezzo della detenzione illegale di stupefacente, al fine di cessione, tale contropartita costituendo semmai il profitto della condotta illecita per il cedente, nell’ipotesi in cui la cessione si perfezioni; mai, in ogni caso, il "prezzo-motivo" del reato commesso dall’acquirente.

5. Essendo stato al ricorrente applicata una pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, il denaro sequestrato avrebbe potuto semmai essere obbligatoriamente confiscato ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies. Ma occorreva allora verificare l’esistenza degli ulteriori requisiti previsti da tale norma (provenienza non giustificata e sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica legittima) e porre l’imputato in grado di difendersi in relazione ad essi. L’eventuale riqualificazione del titolo non può pertanto che essere rimessa, sussistendone i presupposti, ai giudici del merito.

6. L’ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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