T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 1197 Competenza delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo il Collegio rileva che l’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, attribuisce "alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", o relative alle "sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari" e "agli interessi ed ogni altro accessorio".

La giurisdizione tributaria è così divenuta -nell’ambito suo proprio- una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari (in senso conforme Cassazione civile, sez. un., 10 agosto 2005, n. 16776, n. 10725 del 22 luglio 2002; 26 gennaio 2001, n. 8; 4 settembre 2001, n. 11403; n. 7395 del 28 luglio 1998). Restano così al di fuori di tale giurisdizione solo controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di carattere generale (art. 7, 5° comma ultimo periodo D. Legs. 546/1992), o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo, e di cui la amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente, fattispecie in cui non rientra la vicenda in esame.

La riforma del 2001 ha comportato una modifica dell’art. 19 del D. Leg. 546/1992. Infatti l’attribuzione al giudice tributario di ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta infatti la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenziorigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (in assenza di simile manifestazione di volontà espressa o tacita non sussisterebbe l’interesse del ricorrente ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.).

Le Sezioni Unite con sentenza n. 14332 del 8 luglio 2005, hanno ritenuto che ove l’ente impositore, dopo una sentenza non passata in giudicato ad esso sfavorevole, rifiuti di procedere al rimborso delle somme percepite, il relativo contenzioso ricade nella giurisdizione del giudice tributario, senza che possa ravvisarsi -nel caso di specie- una competenza del giudice ordinario (che, come già accennato, subentra solo ove l’ente impositore abbia inequivocabilmente riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente).

Dunque sussiste nella materia in esame la giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito della Amministrazione a procedere ad autotutela; così come ripetutamente riconosciuto dalla giustizia amministrativa (Ord. n. 114 del 28 gennaio 2005 del T.A.R. dell’EmiliaRomagna; sent. n. 519 dell’8 aprile 205 del T.A.R. Campania).

Tali considerazioni, condivise dal Collegio, nonostante l’abile prospettazione difensiva di parte ricorrente, trovano vieppiù applicazione nella controversia in esame, in cui peraltro si è anche definitivamente formato il giudicato tributario.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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