T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 1192 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente dell’A.N.A.S. in servizio presso il Compartimento di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, deduce di aver sempre svolto, in base a formali ordini di servizio e fin dal 6.7.1967, le mansioni di Geometra, inerenti il profilo funzionale n. 64, VII qualifica funzionale ex d.P.R. n. 385/1991, e di aver quindi presentato, in data 18.9.1980, domanda di inquadramento ex l. n. 312/1980 nel profilo professionale corrispondente alle predette attribuzioni ovvero, in subordine, in quello di geometra collaboratore (n. 63).

Lamenta quindi di essere stato invece inquadrato, mediante l’impugnato provvedimento, nel profilo professionale di "assistente ai lavori", appartenente alla V qualifica funzionale, essendosi fatta applicazione dei criteri fissati con l’impugnata circolare, la quale ha illegittimamente circoscritto l’operatività dell’art. 4, comma 9, l. n. 312/1980 al mutamento di profilo professionale nell’ambito della medesima qualifica funzionale (cd. mutamento orizzontale).

Sotto altro profilo, viene dedotta, ai sensi dell’art. 36 Cost., la spettanza al ricorrente della retribuzione corrispondente alle superiori mansioni disimpegnate, prevedendo la normativa di comparto relativa ai dipendenti dell’A.N.A.S. l’affidamento agli stessi di funzioni superiori.

Tanto premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del ricorso.

Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, anche di recente (cfr. T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 1028), che:

– la legge 11/7/1980 n. 312, concernente il nuovo assetto retributivofunzionale del personale dello Stato, ha sostituito il previgente ordinamento articolato sulle "carriere" con quello basato sulle "qualifiche funzionali" ognuna delle quali comprende più "profili professionali" corrispondenti al contenuto mansionistico delle qualifiche del sostituito ordinamento;

– l’art. 4 comma 8 della citata legge disciplina l’inquadramento dei dipendenti in relazione alla posizione di status e di qualifica posseduta nel precedente ordinamento;

– l’art. 4 comma 9 indica la procedura da seguire per l’inquadramento del dipendente che assuma di aver svolto per almeno cinque anni mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il previgente ordinamento;

– l’art. 4 comma 10, che è stato abrogato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993 e dall’art. 72 del D.Lgs. n. 165/2001, indica la procedura da seguire per l’inquadramento del dipendente che assuma di aver svolto per almeno cinque anni le mansioni di una qualifica funzionale superiore;

– la giurisprudenza, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, ha costantemente affermato che l’inquadramento previsto dall’art. 4 comma 9 si configura come "inquadramento orizzontale" e non "verticale", nel senso che consente il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento attraverso la comparazione tra le attribuzioni proprie della qualifica di appartenenza (formalmente rivestita dal dipendente) e quelle tipiche dei profili professionali nell’ambito della medesima qualifica funzionale (cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 30/5/2001; id. 21/11/2003 n. 7530; id. Sez. VI 16/11/2004 n. 7470; id. Sez. IV 14/12/2004 n. 7969; id. Sez. IV 31/5/2007 n. 2845);

– ciò significa che la norma contempla il passaggio da un profilo professionale ad altro diverso o superiore riconducibile alla stessa qualifica funzionale e non il passaggio da una qualifica funzionale ad altra;

– la richiamata giurisprudenza si pone nel solco del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nel pubblico impiego l’espletamento di mansioni riconducibili ad una qualifica superiore, in mancanza di una specifica normativa che lo preveda, sono irrilevanti ai fini della collocazione nella qualifica superiore a quella di appartenenza;

– l’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è contemplato, invece, dall’art. 4 comma 10 mediante una procedura che comporta la valutazione favorevole del Consiglio di Amministrazione ed una prova selettiva d’accertamento del possesso effettivo della relativa professionalità, norma questa che, come innanzi si è accennato, è stata abrogata dall’art. 74 del D.Lgs. n. 29/1993.

Ebbene, i rilievi svolti, attestando la divergenza tra la tesi giuridica sostenuta dalla parte ricorrente e gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, sono sufficienti per dimostrare l’infondatezza della proposta domanda di annullamento.

Quanto alla domanda con la quale il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla percezione della retribuzione corrispondente alla qualifica superiore, deve richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale a mente del quale "l’ordinamento di settore non ha attribuito al superiore gerarchico alcun potere in ordine alla determinazione degli emolumenti spettanti ai dipendenti, né in ordine alla incidenza sul bilancio dell’Ente, poiché solo il consiglio di amministrazione – titolare delle competenze in ordine agli atti di inquadramento – può emanare atti aventi una incidenza sullo status e sul trattamento economico spettante al dipendente" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7621): l’assenza, nella documentazione prodotta dal ricorrente, di disposizioni promananti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente intimato, aventi ad oggetto il conferimento al suddetto delle mansioni superiori che afferma di aver disimpegnato, impone quindi il rigetto, anche sotto tale profilo, del ricorso.

Il mancato svolgimento, da parte dell’amministrazione intimata, di alcuna significativa attività difensiva giustifica la statuizione di compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 63/1994, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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