Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 23-06-2011, n. 25254

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza in data 16.1.2009 del Tribunale della medesima città, che aveva condannato C.G.A. per il reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, commesso il 4.2.2005, ritenuta la recidiva contestata, alla pena di nove mesi di arresto.

2. Ricorre il C. a mezzo del difensore, avvocato Marco Tringali, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato soltanto in base ai precedenti e senza valutazione della personalità del ricorrente e della non gravita del fatto.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato, perchè i giudici di merito, pur decidendo dopo l’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, hanno ritenuto e valutato nel trattamento sanzionatorio del ricorrente la recidiva (reiterata e infraquinquennale) contestata prima che detta legge ne escludesse l’applicabilità per le contravvenzioni.

Il trattamento sanzionatorio riservato all’imputato non è dunque conforme a legge, derivando dal calcolo della recidiva in relazione a reato contravvenzionale.

Non emergendo profili d’inammissibilità, assume pertanto rilievo la prescrizione nel frattempo maturata, attesa la misura affatto irrilevante dei periodi di sospensione registrabili dagli atti.

2. Tanto comporta che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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