T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza n.1 del 02/02/2011 di demolizione delle opere edilizie abusive eseguite su manufatto distinto in catasto al foglio 19, mappali 5 e 269.

Risulta agli atti di causa che il ricorrente in data 11 maggio 2011 abbia depositato presso il comune di San Giovanni Incarico domanda di accertamento in conformità ex articolo 36 d.p.r. 380 del 2001. Poiché il ricorso risulta essere stato depositato successivamente, ossia in data 12 maggio 2011, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, dovendo dapprima l’amministrazione pronunciarsi sulla domanda di sanatoria, eventualmente rideterminandosi in materia sanzionatoria. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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