Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-06-2011, n. 25299 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 24.09.2010 il Tribunale collegiale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando sulle istanze di F.A.: a) dichiarava estinta, per decorso del tempo, la pena di cui alla sentenza 21.03.1989; b) rigettava la richiesta di estinzione della pena di cui a sentenza 20.10.1986; c) dichiarava estinta la pena di tale ultima sentenza nella misura di anni tre per indulto, ex L. n. 241 del 2006. 2. Avverso tale ordinanza, nella parte reiettiva, proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) si doveva tener conto della pena concretamente da espiare, detratti i già concessi indulti, per cui il tempo previsto (il doppio della pena) era già trascorso; b) si doveva comunque tener conto delle pene irrogate per i singoli reati, così scorporata la continuazione; c) vi era comunque carenza di motivazione, non rispondendo l’impugnata ordinanza alle varie questioni proposte nell’istanza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi qualificare il ricorso opposizione.

4. Il ricorso deve essere qualificato opposizione e rimesso per la sua decisione al competente giudice dell’esecuzione. Ed invero occorre rilevare come, in materia di estinzione della pena, ai sensi del combinato disposto dell’art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4, contro l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione non è ammesso il ricorso immediato per cassazione, essendo obbligatorio il preventivo rimedio dato dalla particolare procedura dell’opposizione, avente natura impugnatoria, di cui all’art. 667 c.p.p., anzidetto comma 4, da esplicarsi con le dovute garanzie di partecipazione difensiva.- Ciò posto, poichè il giudice è tenuto, per il generale principio di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, a dare corretta veste giuridica all’impugnazione della parte, il ricorso del F. deve essere qualificato opposizione e rimesso per la sua decisione al Tribunale di Milano, giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

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